Appalti

Casellario informatico, Il Tar Lazio richiama l'Anac a motivare l'annotazione delle notizie ritenute «utili»

di Pietro Verna

L'annotazione nel casellario informatico di notizie ritenute «utili» deve essere motivata riguardo sia alla intrinseca utilità sia alla coerenza con le finalità di tenuta del casellario. L'annotazione richiede infatti l'esplicitazione delle ragioni che inducono a ritenere che i fatti oggetto di segnalazione siano conferenti alle finalità specifiche indicate agli artt. 80, comma 12, e 213, comma 10, del Dlgs n. 50 del 2016 (codice dei contratti pubblici), nonché delle ragioni per cui i fatti medesimi possano influire su gare future dell'operatore economico. Lo ha stabilito il Tar Lazio (sentenza 2 ottobre 2019, 11470), che ha accolto il ricorso proposto contro la delibera con la quale l'Autorità nazionale anticorruzione (di seguito "Autorità) aveva disposto l'annotazione nel casellario informatico della violazione da parte di una società aggiudicataria della legge n. 68 del 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), per la mancata assunzione di due lavoratori iscritti alle categorie protette. Annotazione che il Tar ha annullato «non avendo l'Autorità specificato l'utilità della notizia […] né le ragioni che l'inducevano a dare pubblicità all'accadimento».

Cornice normativa
Il codice dei contratti pubblici, all'art. 80, comma 12, dispone che «In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappaltola stazione appaltante ne da' segnalazione all'Autorità che, […] in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti […] dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto […] fino a due anni» Lo stesso codice, all'art. 213, comma 10, dispone che nel casellario informatico gestito dall' Autorità debbono confluire, oltre a «le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall'articolo 80» le (sole) notizie ritenute utili «ai fini della tenuta del casellario, della verifica dei gravi illeciti professionali di cui all'articolo 80, comma 5, lettera c), dell'attribuzione del rating di impresa di cui all'articolo 83, comma 10, o del conseguimento dell'attestazione di qualificazione di cui all'articolo 84». L'Autorità, in attuazione di tale previsione, ha adottato le Linee Guida n. 6 e il Regolamento 6 giugno 2018, stabilendo che nella sezione B del casellario informatico siano annotate «le notizie, le informazioni e i dati concernenti i provvedimenti di esclusione dalla partecipazione alle procedure d'appalto o di concessione e di revoca dell'aggiudicazione».

Orientamento giurisprudenziale
La pronuncia conferma l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui in tutti in casi in cui le annotazioni nel casellario informatico non rientrino tra quelle tipizzate dal legislatore come "atto dovuto", le stesse devono essere adeguatamente motivate in ordine alle ragioni della ritenuta utilità (Tar Lazio, Roma, Sez. I, 8 marzo 2019, n. 3098). Il che implica che l'annotazione di notizie ritenute "utili" deve avvenire in applicazione dei canoni di proporzionalità e ragionevolezza dell'azione amministrativa ( Tar Lazio, Roma, sentenza 19 marzo 2019, n. 3660). Dimodoché l'Autorità ha l'obbligo di riportare «correttamente» le vicende oggetto dell'annotazione e di assicurare che le stesse siano attentamente valutate, tenendo conto che l'annotazione:

1 )«non incide in maniera indolore sulla vita dell'impresa, neanche nel caso in cui non preveda l'automatica esclusione o la conseguente interdizione dalle gare pubbliche» (Tar Lazio, Roma, sentenza18 febbraio 2019, n. 2178), (Tar Lazio- Roma, sentenza 25 giugno 2019, n. 8269);
2) rischia di indurre distorsioni nel sistema economico e alterare la concorrenza, «dovendosi ritenere che qualsiasi dubbio sull'affidabilità dell'operatore economico è in grado di ridondare […] sulla partecipazione delle gare ristrette» (Tar Lazio- Roma 11 giugno 2019, n. 7595).

Decisioni che hanno indotto l'Autorità a preannunciare (il 10 luglio 2019) la modifica del Regolamento del 6 giugno 2018 e ad adottare, nelle more di tale modifica, le seguenti misure precauzionali:
-sospensione del termine di conclusione dei procedimenti di annotazione in corso; sospensione del termine di 90 giorni previsto per l'avvio dei procedimenti di annotazione riguardanti segnalazioni già pervenute;
-oscuramento delle notizie utili, fatta eccezione per quelle disposte con delibera consiliare a conclusione dei procedimenti sanzionatori e per quelle derivanti da segnalazioni di fatti illeciti da parte degli organi giudiziari dopo l'entrata in vigore del codice dei contratti pubblici. Oscuramento che « avverrà progressivamente, con procedura manuale, per le annotazioni i cui i termini di impugnazione non siano trascorsi [e] con procedura massiva, in corso di elaborazione, per tutte le rimanenti».

La sentenza del Tar

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