Cassazione, il mancato rinnovo dell'incarico di posizione organizzativa non è demansionamento
Il conferimento di una Po determina un mutamento non del profilo professionale ma delle sole funzioni
Il conferimento di una posizione organizzativa non assume rilievo in termini di apicalità di mansioni in quanto determina un mutamento non del profilo professionale ma delle sole funzioni - con l'attribuzione di una posizione di responsabilità e correlato beneficio economico - le quali cessano alla naturale scadenza dell'incarico senza che per questo di determini un demansionamento. Lo afferma la Sezione Lavoro della Cassazione con la sentenza n. 11503/2022.
Il demansionamento
La Corte di appello ha negato la configurabilità di una ipotesi di demansionamento in danno di un lavoratore a cui non era stato rinnovato l'incarico di posizione organizzativa e ha rigettato la richiesta risarcitoria. Questi ricorre in cassazione per violazione e falsa applicazione dell'articolo 52 del Dlgs 165/2001, deducendo il demansionamento che sarebbe stato operato nei suoi confronti, con riconduzione delle attività attraverso la sottrazione del ruolo di coordinamento fino ad allora gestite.
La suprema corte demolisce questa tesi, considerando che le categorie C e D delineate nell'allegato A al Ccnl del 31 marzo 1999 sono distinte non per la funzione di coordinamento - che sarebbe rinvenibile nella seconda e non invece nella prima, sicché la sottrazione di detta funzione produrrebbe ineluttabilmente in una ipotesi di demansionamento - quanto per il fatto che la categoria C è connotata da competenze monospecialistiche mentre la D ne ha di plurispecialistiche. Inoltre la responsabilità dei risultati attiene a diversi processi produttivi e non a uno solo di essi per la categoria D e solo quest'ultima è deputata alla risoluzione di problemi di elevata complessità.
L'equivalenza
A sostegno della propria tesi la Cassazione propone due considerazioni. La prima è che nel pubblico impiego privatizzato l'articolo 52 del Dlgs 165/2001 assegna rilievo solo al criterio dell'equivalenza delle mansioni, con riferimento alla classificazione prevista dai contratti, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che il giudice possa sindacarne la natura equivalente, inapplicabile essendo nel pubblico impiego l'articolo 2103 del codice civile. La seconda è che il conferimento della posizione organizzativa non assume rilievo in termini di apicalità di mansioni, differenziandosi dalle altre posizioni della categoria, nella specie, proprio la D, non caratterizzata dallo svolgimento di compiti di responsabilità di un servizio, solo sotto il profilo economico - non determinandosi un mutamento di profilo professionale, bensì soltanto di funzioni, comportanti unicamente l'attribuzione di una posizione di responsabilità con correlato beneficio economico, le quali cessano alla naturale scadenza dell'incarico, con la conseguenza che la privazione di esse non costituisce una ipotesi di demansionamento.