Amministratori

Cassazione, il sindaco non è responsabile se c'è il dirigente

Spetta al giudice verificare in concreto se i poteri decisionali sono stati validamente attribuiti agli organi burocratici

di Amedeo Di Filippo

Degli illeciti del Comune non risponde il sindaco qualora esista una struttura burocratica preposta allo svolgimento dell'attività con relativo dirigente dotato di autonomia decisionale e di spesa. Lo afferma la seconda sezione civile della Cassazione con l'ordinanza n. 19751/2022.

Il caso
Si verte su una ordinanza ingiunzione emessa nei confronti di un sindaco per inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico. Sia il tribunale che la corte d'appello hanno imputato la responsabilità al primo cittadino e non al dirigente, rilevando che per affermare l'esclusiva responsabilità di quest'ultimo occorre una prova rigorosa su specifiche condizioni e presupposti, tra i quali la natura formale ed espressa della delega, la sua natura strutturale e non occasionale, la specificità dei poteri delegati, la pubblicità verso terzi, la effettività dei poteri decisionali trasferiti in capo al delegato in completa autonomia di gestione economica, la capacità e l'idoneità tecnica del soggetto delegato, l'insussistenza di una richiesta di intervento da parte del delegato o di un'ingerenza da parte del delegante, la mancata conoscenza da parte del delegante della negligenza o sopravvenuta inidoneità del delegato quale conseguenza della non ingerenza. Inoltre il sindaco, per dimostrare di essersi completamente spogliato dai suoi poteri di vigilanza sul settore, avrebbe dovuto provarlo con atto scritto dal contenuto inequivocabile.
Il sindaco ricorre in Cassazione contestando che la delega andava individuata nel decreto sindacale di nomina del dirigente, posto che, ai sensi dell'articolo 107 del Tuel, agli organi di governo sono devoluti i soli poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo, mentre la gestione amministrativa finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti medianti autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, spettando ai dirigenti l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnino l'amministrazione verso l'esterno.

Le responsabilità
La Suprema Corte giudica fondato il motivo, sulla base del principio secondo cui, negli enti locali, le responsabilità penali e le responsabilità di ordine sanzionatorio-amministrativo connesse alla violazione delle norme sono ripartite tra gli organi elettivi e quelli burocratici sulla base del principio della separazione delle funzioni e in correlazione alle rispettive attribuzioni. Per cui non si può automaticamente ascrivere al sindaco, anche se di modeste dimensioni, qualsiasi violazione di norme verificatasi nell'ambito di attività dell'ente, allorché sussista una apposita articolazione burocratica preposta allo svolgimento dell'attività medesima, con relativo dirigente dotato di autonomia decisionale e di spesa. La responsabilità dell'organo politico è in tal caso configurabile solo in presenza di specifiche situazioni, correlate alle attribuzioni proprie di tale organo.
Spetta quindi al giudice verificare in concreto se i poteri decisionali sono stati validamente attribuiti agli organi burocratici. Da qui il principio di diritto: nell'ambito del giudizio di opposizione a sanzioni amministrative, ferma restando la regola della responsabilità solidale della persona giuridica e del suo legale rappresentante, trattandosi però per quest'ultimo di responsabilità avente carattere sussidiario, il giudice è tenuto a indagare - anche d'ufficio - sulla circostanza che l'illecito sia stato commesso da persona fisica ricollegabile all'ente quale organo burocratico dello stesso per aver agito (od omesso di agire) nell'esercizio delle funzioni o delle incombenze proprie, a prescindere dall'esistenza di una delega ad hoc rilasciata dal legale rappresentante dell'ente medesimo. Il giudice di merito può applicare il principio sussidiario della responsabilità del legale rappresentante della persona giuridica allorché la condotta sanzionata sia in correlazione alle attribuzioni, desumibili dalla disciplina di settore, proprie degli organi politici dell'ente.

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