Amministratori

Catering, non serve la Scia per somministrazione sul posto per svolgere l'attività in locali di proprietà

Il servizio va erogato solo a un gruppo di persone individuato ex ante e il luogo non deve essere aperto al pubblico

di Pippo Sciscioli

Il Consiglio di Stato con il parere n. 1438/2021, reso in sede consultiva, ha definito il perimetro del catering, cioè quella particolare forma di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuata presso il domicilio del consumatore.

L'intervento dei giudici di Palazzo Spada ha riguardato la legge 29/2007 della Regione Veneto che fornisce una definizione più ampia della nozione di «domicilio del consumatore», contenuta nella legge generale in materia e cioè la 287/91, definendolo, alternativamente, o come la sua privata dimora o come il luogo in cui si trova per motivi di lavoro o di studio o per lo svolgimento di cerimonie, convegni e attività similari. Questa nozione estensiva è comunque fatta propria anche da altre Regioni come ad esempio la Campania, la Liguria, la Toscana.

In questo caso, il catering deve intendersi effettuato presso il domicilio del committente anche nel caso in cui questi scelga un locale nella disponibilità dell'impresa interpellata per la preparazione e somministrazione di alimenti e bevande.

In sostanza, sarebbe irragionevole e sproporzionata la diversa interpretazione che consentisse al committente la scelta di qualsiasi luogo per l'effettuazione del servizio di catering ma con la sola esclusione di quello indicato dal somministratore.

Secondo il Consiglio di Stato, la caratteristica peculiare e qualificante del catering è il fatto che la somministrazione venga erogata esclusivamente in favore di una collettività di persone individuata ex ante, con l'obbligo dello svolgimento del servizio in luogo non aperto al pubblico, fermo restando che il committente ha la possibilità di indicare quale proprio domicilio per l'effettuazione dell'attività anche un locale non necessariamente suo ma messo a disposizione dalla stessa impresa che fornisce il servizio di catering.

In altre parole, l'elemento distintivo rispetto alla classica somministrazione di alimenti e bevande che avviene in bar, ristoranti, pizzerie, eccetera consiste solamente nel fatto che il servizio di catering è rivolto al consumatore, ai familiari e alle persone da lui invitate e non anche che esso venga necessariamente erogato in locali propri del committente ma diversi da quelli rientranti nella disponibilità dell'impresa che fornisce il servizio.

Il caso
La pronuncia del giudice amministrativo, è stata resa in sede di parere nell'ambito di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, riguarda la controversia fra il Comune di Verona e una ditta, destinataria di un'ordinanza dirigenziale di cessazione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta in assenza della prescritta Scia, avverso la quale era stata prodotta impugnazione, poi accolta.

Era emerso nel contenzioso che l'azienda, oltre a svolgere attività di commercio di carni e altri beni alimentari, svolgeva altre attività correlate fra cui la somministrazione di alimenti e bevande presso il domicilio del consumatore (catering) in virtù di apposita e distinta Scia.

Accanto al luogo di lavorazione dei prodotti, la ditta aveva allestito un locale separato, munito dei vari titoli autorizzativi, per la degustazione dei propri prodotti e specificamente di quelli utilizzati per il catering.

La polizia locale aveva sanzionato l'impresa in occasione di un evento, ritenendolo abusivo, qualificando l'attività svolta come classica somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

L'azienda invece si era difesa eccependo la natura privata dell'evento, organizzato da un gruppo sportivo e limitato a persone da questo invitate e svoltosi in locali attigui a quelli di lavorazione ma non accessibili ad altri avventori, traducendosi in una forma di somministrazione al domicilio del consumatore catering, sul presupposto che, secondo la normativa di riferimento, esso possa svolgersi in qualsiasi luogo individuato dal committente per un evento riservato a se stesso e a una cerchia di persone da lui invitate.

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