Appalti

Centrali appalti, serve l'iscrizione tra i soggetti aggregatori: bocciato ricorso Asmel contro Anac

Il Consiglio di Stato ha anche confermato il no a costi a carico dei concorrenti per l'uso delle piattaforme telematiche

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di Mauro Salerno

Per fare da centrale di committenza serve l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori tenuto dall'Anac. Inoltre, è illegittimo porre a carico delle imprese concorrenti costi legati alla remunerazione del servizio svolto dalla centrale o per l'utilizzo della piattaforma telematica con cui viene svolta la gara.

Con queste motivazioni il Consiglio di Stato ha confermato la decisione con cui il Tar Lombardia aveva già accolto il ricorso dell'Autorità Anticorruzione contro una gara da 831 milioni promossa da Asmel, che ha gestito per conto dei Comuni appalti per svariati miliardi di euro. La sentenza (n.6787, depositata il 3 novembre) conferma in toto le conclusioni cui era giunto il Tar. La maxigara, bocciata dai giudici amministrativi, riguardava la stipula di una o più convenzioni quadro per la fornitura di lampioni a led (controllabili a distanza) per conto degli enti associati.

Due le principali censure mosse dall'Anac. Con la prima si contesta la legittimità del bando promosso da Asmel Consortile, perché il consorzio non sarebbe in possesso dei requisiti necessari a fare da centrale di committenza, nonostante sia stato promosso dall'associazione Asmel , con la formula della società consortile in house, proprio per svolgere servizi di centralizzazione degli acquisti per conto degli enti locali attraverso la piattaforma Asmecomm.

La seconda obiezione riguardava la clausola del bando che, in caso di aggiudicazione, imponeva ai concorrenti il pagamento di una tariffa (da 80mila euro) a copertura del servizio svolto dalla centrale.

Da parte sua Asmel sottolinea al contrario che «la qualifica di centrale di committenza» e «la sua legittimazione alla indizione della procedura di gara per conto degli enti locali associati» derivi tra l'altro «dall'essere un'associazione tra amministrazioni aggiudicatrici rappresentate dai piccoli comuni associati» . Inoltre, «Asmel Associazione contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, avrebbe tutti i requisiti dell'organismo di diritto pubblico, per cui, anche sotto questo profilo, dovrebbe essere qualificata come amministrazione aggiudicatrice».

Questa ricostruzione è stata bocciata dal Consiglio di Stato. Il primo motivo, segnalano i giudici, è che «come ben rilevato dall'Anac, per poter acquisire la qualifica di centrale di committenza o di soggetto aggregatore» è necessaria non solo l'iscrizione all'Anagrafe delle stazioni appaltanti (Ausa) tenuta dall'Anac ma anche all'elenco dei soggetti aggregatori gestito sempre dall'Autorità di via Minghetti, cui risultano iscritte di diritto la Consip e le centrali di committenza regionali, dove vengono qualificati i soggetti dotati di appositi requisiti che intendono fare da centrale acquisti. Nella sentenza, il Consiglio di Stato ricostruisce punto per punto la disciplina contenuta nel codice dei contratti per chiarire che si tratta di due elenchi distinti e messi in piedi con scopi evidentemente diversi.

Il fatto è che per i giudici «né la Asmel Consortile s.c. a r.l. (che, come veduto, ha indetto la procedura di gara spendendo la qualifica di centrale di committenza), né Asmel Associazione (indicata nel bando come stazione appaltante), possono essere qualificate come centrali di committenza o soggetti aggregatori, non risultando iscritte all'anzidetto elenco ed essendo insufficiente, a tali fini, la loro iscrizione all'anagrafe unica delle stazioni
appaltanti». Per completezza di analisi, la sentenza ricorda anche che la stessa Anac «con deliberazione n. 32 del 30 aprile 2015, ha espressamente negato che Asmel Consortile sia in possesso dei requisiti soggettivi e organizzativi necessari per l'inserimento nell'elenco dei soggetti aggregatori» e di conseguenza «ha escluso il presupposto di legittimazione per espletare attività di intermediazione negli acquisti pubblici». Dunque era stata già la stessa Anticorruzione a negare l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori , negando di fatto la possibilità che il consorzio potesse svolgere l'attività di centrale appalti.

Va detto che sul punto pende un altro ricorso amministrativo che ha prodotto anche la chiamata in causa della Corte di Giustizia europea. «Nella pendenza della vicenda contenziosa riferita - viene rilevato però nella sentenza - ai fini della controversia in esame è rilevante rimarcare, nondimeno, che Asmel Consortile mai ha acquisito l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori o delle centrali di committenza».

Confermata anche la bocciatura della tassa imposta ai concorrenti intenzionati a partecipare alla gara che avrebbero dovuto «versare ad Asmel Associazione un corrispettivo di euro 80.000,00, nell'ipotesi di aggiudicazione della gara, come remunerazione del servizio di gestione della procedura.

La clausola, viene spiegato nella sentenza, contrasta espressamente con quanto stabilito dal codice appalti che all'articolo 41 vieta espressamente «di porre a carico dei concorrenti, nonché dell'aggiudicatario, eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme». Il Consiglio di Stato respinge l'obiezione di Asmel che puntava a qualificare quel corrispettivo come un rimborso spese previsto in alcuni casi dalla normativa. «L'invocazione dell'art. 16-bis del r.d. n. 2440 del 1923 - scrivono i giudici - non merita di essere condivisa, posto che quest'ultima norma ha riguardo alle spese per la stipula e la registrazione dei contratti, mentre l'art. 41, comma 2-bis, ha un oggetto diverso e specificamente riferito ai costi di gestione delle piattaforme telematiche».

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