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Certificazione 2021 Covid-19, revisori di nuovo in campo

di Marco Castellani - Rubrica a cura di Ancrel

Con la legge di bilancio, il fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all'articolo 106 del DL 34/2020, come rifinanziato dall'articolo 39 del Dl 104/2020, è stato ulteriormente incrementato di 500 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 450 milioni di euro in favore dei Comuni e 50 milioni di euro in favore delle Città metropolitane e delle Province. Le somme saranno ripartite con decreto del ministro dell'Interno, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di conferenza Stato-città e autonomie locali in due step:
• entro il 28 febbraio 2021 - 200 milioni di euro in favore dei Comuni e 20 milioni di euro in favore delle Città metropolitane e delle Province;
• entro il 30 giugno 2021 - 250 milioni di euro in favore dei Comuni e 30 milioni di euro in favore delle Città metropolitane e delle Province.

Il secondo riparto terrà conto anche delle risultanze della certificazione 2020.

La certificazione 2021 Covid-19 dovrà essere trasmessa entro il 31 maggio 2022, firmata digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico finanziaria, attraverso un modello e con le modalità definiti con decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il ministero dell'Interno, sentita la conferenza Stato-città e autonomie locali, da adottare entro il 30 ottobre 2021.

La legge di bilancio ha inoltre prorogato la certificazione 2020 Covid-19 al 31 maggio 2021 e ha irrobustito il sistema sanzionatorio per il ritardato o omesso invio della certificazione:
• trasmissione entro dal 1° giugno 2021 al 30 giugno 2021 - riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'80 per cento dell'importo delle risorse attribuite da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2022;
• trasmissione dal 1° luglio 2021 al 31 luglio 2021 - riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari al 90 per cento dell'importo delle risorse attribuite da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2022;
• trasmissione oltre il 31 luglio 2020 - riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari al 100 per cento dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2022.

Il meccanismo sanzionatorio previsto per la certificazione 2021 è analogo alle novità introdotte per quella 2020.

È stato anche confermato, come già previsto per gli enti locali dal Dm del 3 novembre 2020, la natura vincolata delle risorse del fondo assegnate in eccesso. Queste somme non possono essere svincolate ai sensi del comma 1-ter, del Dl 18/2020 (possibilità in generale riproposta dalla legge di bilancio anche per il 2021) e non sono soggette al limite del "plafond" per l'applicazione dell'avanzo da parte degli enti in disavanzo ai sensi dell'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 145/2018.

In termini operativi le somme 2020 ricevute in eccesso possono essere utilizzate nel 2021 per le medesime finalità venendosi così a delineare di fatto un biennio di rendicontazione 2020-2021.

Gli enti che, in attesa di approvazione del rendiconto 2020, intendono applicare al bilancio di previsione 2021/2023 la quota di avanzo vincolato presunto 2020 derivante dal surplus del cosiddetto "fondone" dovranno redigere l'allegato a/2 (elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto), obbligatorio dal 2021.

Tenuto conto che il surplus del "fondone" può essere applicato al bilancio anche per far fronte a minori entrate e non solo per finanziare maggiori spese, Arconet con la Faq 43 del 17 dicembre 2020, è intervenuto chiarendo che nella colonna c) dell'allegato a/2 al bilancio di previsione è indicato l'importo del presunto utilizzo (maggiori spese e minori entrate) che gli enti prevedono di certificare entro il 31 maggio 2020, mentre l'utilizzo delle altre risorse vincolate (specifici fondi assegnati per l'emergenza a vario titolo e non utilizzati) è indicato nelle righe del prospetto a/2 dedicate a ciascuna entrata vincolata.

Infine, ai fini della compilazione dell'allegato a/2, viene ricordato che il punto 9.7.2. del principio 4/2 ha precisato che quando l'entrata vincolata finanzia più capitoli di spesa, gli importi relativi ai singoli capitoli di spesa sono aggregati e riferiti a un unico oggetto della spesa. L'elenco analitico di questi capitoli di spesa è riportato nella nota integrativa al bilancio di previsione seguendo lo schema dell'allegato a/2.