Fisco e contabilità

Certificazione Covid, dati dai rendiconti o dal preconsuntivo degli anni 2019 e 2020 inviati alla Bdap e dagli F24

Irrilevanza della politica tariffaria adottata dall'ente sulla Tari e contabilizzazione delle perdite di gettito da oneri concessori impiegati per la parte corrente

di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini

Utilizzo delle riscossioni acquisite tramite F24 per la rendicontazione degli accertamenti Imu, Tasi e Addizionale Irpef, irrilevanza della specifica politica tariffaria adottata dall' ente in materia di Tari e contabilizzazione delle perdite di gettito da oneri concessori impiegati per la parte corrente. Sono i punti di maggiore attenzione che devono essere osservati nella compilazione della certificazione Covid-19.

Il modello della sezione 1, dedicato alla rilevazione delle perdite di gettito derivanti dall'emergenza sanitaria in atto, non presenta particolari difficoltà di compilazione, in quanto attinge la maggior parte dei dati dai rendiconti (o dai dati di preconsuntivo) degli anni 2019 e 2020 inviati alla Bdap e dagli F24 forniti dal Dipartimento delle Finanze per Imu, Tasi, addizionale Irpef, Rca, Ipt.

Sono inoltre precompilati anche i dati relativi agli specifici ristori di entrata riconosciuti agli enti, quali il fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali (articoli 106 del Dl 34/2020 e 39 del Dl 104/2020) e il ristoro per i minori gettiti Imu, Tosap/Cosap e imposta o contributo di soggiorno e sbarco. I dati riportati in automatico comprendono inoltre le erogazioni già effettuate per i centri estivi, per le sanificazioni degli ambienti, per il lavoro straordinario della polizia locale e l' acquisto dei dispositivi di protezione individuale nonchè per il fondo di solidarietà alimentare di cui all'ordinanza della Protezione civile.

Da attenzionare, nella compilazione del certificato, i dati degli accertamenti 2019 e 2020 di Imu, Tasi e addizionale comunale Irpef, per i quali non si deve fare riferimento al consuntivo (o preconsuntivo) approvato, ma occorre solo verificare la correttezza degli accrediti di F24 per anno di imputazione, riportati in automatico, e registrati fino alla data del 28 febbraio di ogni anno.

Per ciò che concerne le agevolazioni Covid-19 autonomamente deliberate dagli enti, il ristoro sarà pari all'importo fissato dal decreto solo nel caso in cui questi benefici siano di ammonntare inferiore o uguale a tale tetto massimo. In caso contrario (agevolazione concessa in misura superiore all'importo massimo ristorabile), l 'eccedenza non sarà riportata nella colonna «variazioni di entrate» , in quanto posta a carico dell'equilibrio corrente dell'ente e fuori dai confini del fondone.

In tema di proventi da oneri di urbanizzazione, rileva ai fini del ristoro il confronto fra il 66% degli accertamenti totali annno 2020 (indipendentemente dalla quota destinata alla parte corrente) e la quota destinata agli equilibri correnti nel 2019. Se la differenza fra i due valori è negativa verrà ristorato quanto utilizzato per gli equilibri correnti 2019 meno l'importo accertato per gli equilibri della parte corrente nel 2020. Diversamente non verrà riconosciuto nulla.

Infine, gli enti che hanno erroneamente contabilizzato una voce specifica delle «Imposte, tasse e proventi assimilati» (ad esempio, Imposta municipale propria e Tributo per i servizi indivisibili - Tasi, Addizionale comunale eccetera) nella voce residuale E.1.01.01.99.000 «Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.» o in altra voce residuale del piano dei conti, sono tenuti a variare (ridurre) gli importi presenti o inseriti nella riga "Altro", per contabilizzarli nella riga intestata allo specifico gettito.

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