Fisco e contabilità

Certificazione Covid, modelli disponibili da marzo 2021

Il dipartimento delle Finanze non potrà fornire i dati delle riscossioni di Tasi, imposta municipale, addizionale Irpef, Rca e Ipt prima del 28 febbraio

di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini

I modelli relativi alla certificazione Covid-19 saranno resi disponibili a partire dal mese di marzo 2021. Questo perché il dipartimento delle Finanze non può fornire i dati delle riscossioni di Tasi, imposta municipale, addizionale Irpef, Rca e Ipt prima del 28 febbraio 2021. Con un comunicato del 16 novembre, la Ragioneria generale dello Stato ha reso nota ai responsabili finanziari l'informazione sui tempi di messa a disposizione dei dati precompilati i sull'applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it . Seguirà una ulteriore comunicazione per rendere nota la data in cui i modelli precompilati saranno disponibili.

Le Città metropolitane, le Province, i Comuni, le Unioni di comuni e le comunità montane, beneficiari delle risorse secondo l'articolo 106 del Dl 34/2020 e l'articolo 39 del Dl 104/2020 sono tenuti a compilare i modelli allegati al decreto del ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il ministero dell'interno, n. 212342 del 3 novembre 2020 sulla certificazione della perdita di gettito. La certificazione dovrà essere inviata, secondo le disposizioni oggi vigenti, entro il 30 aprile 2021. Come anticipato, su questo termine il disegno di legge di bilancio prevede un rinvio di un mese al 31 maggio 2021.

Al fine di rispettare la scadenza per l' invio, la Ragioneria invita gli enti che ancora non hanno un'utenza di accesso al "Pareggio di bilancio" a richiederla con le modalità indicate nell'Allegato 2 - ACCESSO WEB/20 al decreto del ministero dell'economia e delle finanze. La certificazione dovrà essere firmata digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dai componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria. Infine, l'utente dell'applicativo del pareggio può essere anche diverso da colui che è tenuto a firmare la certificazione.

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