I temi di NT+L'ufficio del personale

Certificazione unica, graduatorie, distacco, avvalimento e assegnazione temporanea

di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.

Approvazione della Certificazione Unica 2023
L'agenzia delle Entrate ha adottato il provvedimento n. 14392/2023 del 17 gennaio 2023 sull'«Approvazione della Certificazione Unica CU 2023, relativa all'anno 2022, unitamente alle istruzioni per la compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni. Individuazione delle modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche e approvazione delle relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica», il cui testo, unitamente agli allegati, è reperibile a questo link.

Prioritario scorrimento delle graduatorie di concorso ma non a quelle di altri enti
Il Tar Campania-Salerno, sezione III, con la sentenza 16 gennaio 2023 n. 109, ha affermato che il principio della regola dello scorrimento delle graduatorie ancora valide ed efficaci e dell'obbligo di motivazione in caso di indizione di nuovo concorso, enunciato dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 14/2011, si applica soltanto alle graduatorie dei concorsi identici indetti dallo stesso ente e non anche agli accordi tra enti diversi che prevedono la facoltà e non l'obbligo di avvalersi reciprocamente delle graduatorie in corso di validità. Quindi, le amministrazioni possono discrezionalmente e senza obbligo di motivazione disattendere il contenuto di accordi liberamente sottoscritti e diretti a regolare l'avvalimento reciproco di graduatorie in corso di validità.
In altre parole, l'utilizzazione delle graduatorie di comuni limitrofi costituisce esercizio di attività discrezionale poiché l'unica amministrazione obbligata ad attingere alla graduatoria ancora efficace è la stessa che ha precedentemente bandito il concorso.

Le differenze tra distacco, avvalimento, assegnazione temporanea
L'ordinanza della Corte di cassazione, sezione Lavoro, 16 gennaio 2023 n. 1098 ha ben delineato le caratteristiche e differenze degli istituti del comando, del distacco, dell'avvalimento e dell'assegnazione temporanea. Rimandando alla lettura integrale del documento, riportiamo si seguito gli elementi fondamentali. L'articolo 56 del Dpr 3/1957 disciplina l'istituto del comando ovvero quello con il quale il pubblico impiegato, titolare di un posto di ruolo presso una pubblica amministrazione, viene temporaneamente a prestare servizio presso altra amministrazione o presso altro ente pubblico e importa, da un lato, l'obbligo di prestare servizio presso un ufficio od un ente diverso da quello di appartenenza e, dall'altro, la dispensa dagli obblighi di servizio verso l'amministrazione di origine.
Diverso è l'avvalimento – che si verifica quando l'amministrazione, anziché dotarsi di una struttura propria per lo svolgimento della funzione ad essa assegnata, si avvale degli uffici di altro ente, al quale non viene delegata la funzione stessa – non determina alcuna modifica del rapporto di impiego, perché il personale dell'ente che fornisce la struttura necessaria allo svolgimento del compito resta incardinato in quest'ultimo a tutti gli effetti e non si verifica scissione fra rapporto di impiego e rapporto di servizio.
Ulteriormente distinta da quella del comando è, poi, la fattispecie dell'utilizzazione temporanea del dipendente pubblico presso un ufficio diverso da quello che costituisce la sua sede di servizio, a volte denominato distacco nella giurisprudenza amministrativa. Nel caso del distacco, quindi, a rilevare sono le esigenze dell'amministrazione di appartenenza.
L'articolo 70, comma 12, del Dlgs 165/2001 ha regolato il trattamento economico in favore del personale comandato, fuori ruolo od in altra analoga posizione, prevedendo che l'amministrazione che utilizza il personale in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione rimborsa all'amministrazione di appartenenza, che sia tenuta a autorizzare la loro utilizzazione, l'onere relativo al trattamento fondamentale. Non è, quindi, sempre agevole distinguere fra comando e distacco, spesso apparendo come sinonimi di uno stesso istituto. Il comando, oltre a essere oggetto della disciplina dell'articolo 56 del Dpr 3/1957, è normato anche dall'articolo 30, comma 2-sexies, del Dlgs 165/2001 che letteralmente parla di assegnazione temporanea, ma che è pur sempre un comando, visto che il dipendente viene fatto traslare da una amministrazione ad un'altra, quando non presso un soggetto privato.

Graduatorie di altri enti anche per comparti diversi
La normativa vigente (articolo 61, comma 3, della legge 350/2003) consente l'utilizzo di graduatorie di altri enti anche di comparti diversi. Il riferimento è, infatti, a tutte le amministrazioni contemplate dall'articolo 9 della legge 3/2003; disposizione questa che, a sua volta si riferisce: al comma 1, alle amministrazioni statali e nazionali; al comma 2, alle amministrazioni regionali. Dunque, in assenza di specifici limiti di questa natura, va da sé che ogni amministrazione (a prescindere dal "livello di governo" di rispettiva appartenenza) ben potrebbe utilizzare la graduatoria di altre amministrazioni statali, nazionali, regionali o locali. Nell'ottica del risparmio pubblico, la decisione di ammettere lo scorrimento esterno solo tra amministrazioni dello stesso comparto e non anche tra soggetti di comparti diversi appare non ispirata a canoni di ragionevolezza, correttezza e buon andamento della pubblica amministrazione. Il Consiglio di Stato, sezione V, con la sentenza 17 gennaio 2023, n. 584, ha quindi sancito l'illegittimità degli atti di un comune che aveva negato l'utilizzo dello scorrimento di una propria graduatoria di concorso a un ministero richiedente, sulla base della supposta ammissibilità della sola procedura infracompartimentale.