Urbanistica

Cessione dei crediti fiscali, per bonus edilizi e affitti rivendita anche parziale e senza limiti di operazioni

L’accettazione o il diniego sono irreversibili e senza frazionamenti

di Marco Mobili e Giovanni Parente

Rifiuto e accettazione senza ripensamenti e frazionamenti. A indicare la rotta per la cessione e l'acquisizione dei crediti fiscali è la guida pubblicata dall'agenzia delle Entrate sulla piattoforma che ha debuttato a ottobre 2020. Una piattaforma telematica in cui il contribuente può monetizzare i bonus di cui ha usufruito per determinati servizi o prestazioni che vanno dalle vacanze, alle spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione individuale (Dpi) così come a quelle per l'adeguamento degli ambienti di lavoro per le restrizioni anti-Covid. In questi casi si tratta di crediti inseriti in automatico dall'agenzia delle Entrate e sono visibili ai titolari. Ma la lista non finisce qui. La piattaforma può contenere, infatti, anche i crediti d'imposta per la locazione dei locali commerciali o l'affitto d'azienda e il pacchetto dei bonus legati ai lavori edilizi, compreso naturalmente il 110 per cento. Queste due ultime categorie sono alimentate dalle comunicazioni effettuate all'Agenzia da chi li ha ceduti.

Ad esempio nel caso del 110% e degli altri bonus edilizi relativi a spese effettuate nel 2020 l'opzione per la cessione o lo sconto in fattura poteva essere effettuata entro il 15 aprile. I dati parziali e aggiornati a fine febbraio parlano di 37mila operazioni relative al superbonus per un controvalore di oltre 500 milioni di euro. E questo era solo l'inizio. Anche grazie alla guida messa a punto, l'obiettivo delle Entrate e del direttore Ernesto Maria Ruffini è di semplificare sempre di più l'accesso e il corretto utilizzo dei bonus fiscali messi a disposizione dal Governo per fronteggiare la crisi pandemica e rilanciare l'economia. La piattaforma rappresenta quindi uno snodo cruciale per l'accettazione del credito d'imposta. A tal proposito la guida spiega che «l'accettazione e il rifiuto non possono essere parziali e sono irreversibili». Quindi in questo primo passaggio non ci potranno essere ripensamenti.
Una volta invece che il credito sia "passato di mano", i cessionari e i fornitori soprattutto in relazione ai bonus edilizi e al tax credit affitti possono cedere il credito accettato a soggetti terzi «anche parzialmente e in più soluzioni». La "rivendita" non prevede limiti a ulteriori cessioni.Il raggio d'azione della piattaforma potrebbe anche estendersi «ad altre fattispecie compatibili con le sue funzionalità», come anticipa la guida. Questa potenzialità tecnica potrebbe andare incontro alle richieste avanzate da alcuni partiti della maggioranza (in particolar modo il Movimento 5 Stelle) sulla circolazione dei crediti da trasformare in moneta fiscale, proprio nell'ottica di ridurre il debito pubblico e garantire nell'immediato maggiore liquidità ai contribuenti e alle imprese in difficoltà finanziaria.

Tornando all'utilizzo attuale, la guida scrive a chiare lettere che «alla piattaforma devono accedere direttamente i soggetti interessati (cedenti e cessionari): non è possibile avvalersi di intermediari, né di procedure automatiche (bot)». Una volta entrati con le credenziali ammesse, il contribuente avrà di fatto quattro possibili strade da percorrere: monitorare i crediti spettanti, cederli, accettarli (nel caso si tratti di fornitore o cessionario) e infine tenere sotto controllo le operazioni effettuate con la lista dei movimenti.Per monitorare correttamente i crediti la piattaforma fornisce un riepilogo sintetico distinguendoli per tipologia e per anno di riferimento. Tra i crediti ricevuti, ad esempio, vengono distinte le "poste" tra «in attesa di accettazione», «accettati», «rifiutati» da parte dell'utente. Tra gli importi ceduti, invece, sono evidenziati i cessionari che hanno accettato o meno il passaggio. E ancora la piattaforma consente di visualizzare i crediti residui, che si possono poi spendere in compensazione nel modello F24 o cedere a terzi.Come avvertono le Entrate, la fase di monitoraggio non consente operazioni dispostive come, ad esempio, la «comunicazione di cessione, l'accettazione o il rifiuto».

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