Urbanistica

Cessione dei crediti, meglio comunicare all'ultimo la scelta di compensare in F24

Dopo la comunicazione della scelta per la compensazione, i crediti non saranno più cedibili e verranno caricati nel cassetto fiscale del cessionario

di Giorgio Gavelli

L'aggiornamento della guida all’utilizzo della piattaforma cessione crediti, diffuso dall’agenzia delle Entrate, allinea le precedenti istruzioni al comma 1-quater dell’articolo 121 del Dl 34/2020 e alle disposizioni del provvedimento direttoriale 10 giugno 2022.

La prima norma dispone il divieto di cessione parziale dei crediti tracciabili emergenti dalle comunicazioni di opzione di prima cessione o di sconto in fattura inviate a partire dal 1° maggio 2022, mentre le seconde hanno modificato i modelli di comunicazione delle opzioni, stabilendo innovativamente che (con la medesima decorrenza) fornitori e cessionari sono tenuti a comunicare preventivamente tramite la piattaforma cessione crediti la scelta irrevocabile di fruizione in compensazione, con riferimento a ciascuna rata annuale (si veda «Il Sole 24 Ore» del 14 giugno).

Il manuale ora afferma che, ai fini dell’utilizzo in compensazione tramite modello F24 dell’importo delle singole rate in cui è suddiviso il credito, il cessionario, dopo aver accettato i crediti, deve anche comunicare la scelta irrevocabile per la fruizione in compensazione, attraverso la funzione descritta nella guida. Ciò in quanto i crediti tracciabili non sono cedibili parzialmente e dunque l’utilizzo in compensazione è alternativo alla cessione per l’importo dell’intera rata annuale in cui il credito viene suddiviso dalla piattaforma.

Dopo la comunicazione della scelta per la compensazione, i crediti non saranno più cedibili e verranno caricati nel cassetto fiscale del cessionario, ai fini dell’utilizzo tramite modello F24, andando a costituire il plafond compensabile del cessionario stesso. Poiché la scelta per la compensazione delle singole rate è irrevocabile (ossia, non si potrà più cedere a terzi il relativo importo), la guida raccomanda la massima attenzione e la procedura fa comparire un apposito “warning” prima di confermare definitivamente la scelta.

Di grande interesse sono le considerazioni contenute al paragrafo 3.3. del manuale in merito ai tempi per l’effettuazione della scelta. L’opzione per la compensazione può essere comunicata in qualsiasi momento, anche lo stesso giorno dell’utilizzo del credito (ma sempre prima dell’invio del modello F24), fermi restando i termini di utilizzo di ciascuna rata annuale (dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento della rata stessa).

Non è consigliabile, quindi, comunicare l’opzione per la compensazione con eccessivo anticipo rispetto al momento in cui dovrà essere inviato il modello F24 che contiene il credito compensato, perché non è possibile cambiare idea. La guida ricorda che la fruizione delle rate in compensazione può anche avvenire in più soluzioni, ossia tramite distinti modelli F24 presentati anche in momenti diversi.

Diversamente, gli importi dei crediti “non tracciabili” (ossia quelli comunicati alle Entrate sino al 30 aprile 2022), dopo l’accettazione sono caricati interamente sui plafond intestati ai cessionari, e poi di volta in volta decurtati degli importi ceduti o utilizzati in compensazione. Per le rate di questi ultimi crediti, la cessione e la fruizione in compensazione possono anche combinarsi e dunque essere parziali.

La situazione sintetica dei plafond dei crediti compensabili (“tracciabili” e “non tracciabili”, senza distinzione), in termini di crediti lordi compensabili, crediti fruiti e crediti residui compensabili, può essere consultata tramite il cassetto fiscale, alla voce «Crediti Iva/Agevolazioni utilizzabili».

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