Urbanistica

Cessione dei crediti, la tagliola di marzo resta per i privati

La remissione senza accordo riguarda solo le cessioni verso banche e intermediari

di Luca De Stefani

Solo per le cessioni verso le banche o le assicurazioni la comunicazione potrà essere inviata dopo il 31 marzo 2023, con la «remissione in bonis», anche senza un accordo già firmato entro questa data. Negli altri casi di cessione a terzi si applicano le regole ordinarie, quindi, per avvalersi della «remissione in bonis», è necessario che entro il 31 marzo venga sottoscritto il contratto. Lo prevede uno degli emendamenti votati dalla commissione Finanze della Camera.

Secondo la circolare n. 33/E/2022, per avvalersi della «remissione in bonis», il contribuente deve aver tenuto un «comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione, in particolare, nelle ipotesi in cui tale esercizio risulti da un accordo o da una fattura precedenti al termine di scadenza per l’invio della comunicazione». Quindi, non solo lo sconto in fattura deve essere già stato indicato nella fattura del fornitore emessa nell’anno di sostenimento delle spese (ad esempio, nel 2022, per le comunicazioni da inviare entro il 31 marzo 2023), ma anche l’accordo con il terzo per l’eventuale operazione di cessione del credito deve essere precedente al termine ordinario di «scadenza per l’invio della comunicazione», che per il 2022 era il 31 marzo 2023.

Solo per le comunicazioni di cessione del credito o di sconto in fattura, in scadenza il 31 marzo 2023, da eseguirsi verso le banche e le assicurazioni, relative a spese sostenute nel 2022, nonché a rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021 (anche per i bonus non super), il beneficiario della detrazione potrà avvalersi della remissione in bonis, versando i 250 euro di sanzione e inviando entro il 30 novembre 2023 la comunicazione omessa il 31 marzo 2023, senza dover rispettare la condizione tipica dell’istituto della remissione, relativa al «comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione», la quale per queste comunicazioni consiste nell’aver già sottoscritto con il cessionario, prima del 31 marzo 2023 il relativo accordo di cessione.

La deroga a questa condizione, secondo la quale il contratto di cessione può essere «concluso» anche dopo la data del 31 marzo 2023, potrà riguardare solo le cessioni eseguite a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di società appartenenti a un gruppo bancario, di imprese di assicurazione.

Questa deroga, invece, non potrà riguardare lo «sconto in fattura» verso il fornitore o il professionista o la prima cessione dei crediti verso soggetti diversi da quelli qualificati. Per lo «sconto in fattura», infatti, è necessario aver emesso la fattura nel 2022, con indicato lo «sconto», mentre per le cessioni a terzi generici serve la sottoscrizione del «contratto di cessione» entro fine marzo 2023. In questi casi, si consiglia di dare data certa all’accordo, ad esempio, inviandolo via pec tra le parti interessate.

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