Urbanistica

Cessione e sconto in fattura: visti e asseverazioni anche senza fine lavori

La circolare 16/E dlle Entrate chiarisce che è possibile attestare la congruità delle spese anche in assenza di Sal, serve però che il cantiere sia stato avviato

di Saverio Fossati e Giuseppe Latour

L’attestazione per lo sconto in fattura e la cessione dei bonus diversi dal 110% può essere rilasciata anche in assenza di un Sal o della fine lavori. Serve, però, che i lavori siano almeno iniziati.


Bonus «ordinari»

È il chiarimento più importante, contenuto nella circolare 16/E, firmata dal direttore dell’agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, che fornisce indicazioni ai contribuenti e agli operatori sui nuovi obblighi relativi al visto di conformità e all’asseverazione, sia per il superbonus che per gli altri bonus edilizi. Dopo le Faq della scorsa settimana, le Entrate tornano così a dare indicazioni sull’applicazione del decreto antifrodi (Dl 157/2021).

L’Agenzia risponde, anzitutto, al dubbio degli operatori relativo al legame che c’è tra i Sal e la cessione dei crediti. Secondo le Entrate i professionisti possono rilasciare le attestazioni sulla congruità delle spese anche «in assenza di uno stato di avanzamento lavori o di una dichiarazione di fine lavori, considerato che la normativa che li disciplina, a differenza di quella prevista per il superbonus, non richiede tali adempimenti».

Tuttavia, dal momento che il decreto antifrodi punta a prevenire comportamenti fraudolenti e che «il sostenimento di una spesa trova una giustificazione economica soltanto in relazione ad una esecuzione, ancorché parziale, di lavori», la nuova attestazione della congruità della spesa «non può che riferirsi ad interventi che risultino almeno iniziati».

L’Agenzia torna anche su una questione già affrontata con le Faq, quella dell’ambito di applicazione temporale delle nuove regole. E ribadisce che «si ritiene meritevole di tutela l’affidamento dei contribuenti in buona fede che abbiano ricevuto le fatture da parte di un fornitore, assolto i relativi pagamenti a loro carico» e svolto tutti gli altri adempimenti per la cessione o lo sconto, prima del 12 novembre.

Arriva, però, una precisazione ulteriore. Perché, rispetto alla forma che hanno i contratti di cessione, le Entrate spiegano che «non assume rilevanza la forma che viene utilizzata per procedere alla cessione del credito». La normativa non detta, infatti, «regole particolari da seguire per il perfezionamento della cessione del credito, né contiene prescrizioni in ordine alla forma con la quale la cessione deve essere effettuata».

C’è, poi, il caso della cessione delle rate residue di detrazione non fruite. L’obbligo del rilascio del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese si applica anche «alle comunicazioni di cessione del credito concernenti le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nell’anno 2020, per gli interventi ammessi ai bonus diversi dal superbonus, il cui accordo di cessione si sia perfezionato a decorrere dal 12 novembre 2021».


Superbonus con detrazione

Dopo la dichiarazione dei redditi (il visto di conformità deve riguardare l’intera dichiarazione) Il contribuente è comunque tenuto a conservare la documentazione che attesta il rilascio del visto di conformità (che, ricordano le Entrate, va acquisita entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi) e anche i documenti giustificativi delle spese e le attestazioni che danno diritto alla detrazione.

Non è richiesto il visto di conformità per le spese relative all’anno 2020 e indicate nella dichiarazione dei redditi relativa al 2020, anche se presentata dopo l’11 novembre 2021 o in ogni caso indicate in una dichiarazione dei redditi integrativa relativa al periodo d’imposta 2020.

Si continua a fare riferimento al Dm del 6 agosto 2020 (in attesa del decreto della transizione ecologica) per gli interventi di super ecobonus.

La detrazione (comma 1-septies dell’articolo 16 del Dl 63/2013) per il super sismabonus acquisti va calcolata sul prezzo della singola unità immobiliare risultante nel rogito e sulle spese effettivamente sostenute dall’impresa per realizzare l’intervento di demolizione e ricostruzione. Quindi, in questo caso non va attestata la congruità delle spese.

Non cambia, infine, la disciplina relativa alle comunicazioni di cessione del credito per le rate residue non fruite delle detrazioni per spese sostenute nel 2020 per gli interventi ammessi al superbonus; quindi chi ha già usato nella dichiarazione 2021 (redditi 2020) la prima rata ma ora cedere le rate residue non fruite, dato che non è ancora uscito il Dm della Transizione ecologica, deve essere in possesso dell’asseverazione già acquisita per la fruizione diretta della detrazione per la prima rata e del visto di conformità

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