Cessione di personale, punteggio nei concorsi, assunzione di categorie protette e commissione di concorso
La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa
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Passaggio di personale per trasferimento dell'attivitàIn caso di cessione di personale per trasferimento di attività spetta la conservazione della posizione economica in godimento ma dei soli emolumenti fissi e continuativi e non anche di quelli aventi carattere di eventualità e precarietà, perché legati alla contrattazione collettiva decentrata e alla ricorrenza di specifiche condizioni attinenti all'an e al quantum. In applicazione del suddetto principio, quindi, non possono essere riconosciute al personale trasferito voci che, come quelle in questione nel caso in esame (produttività collettiva e indennità di posizione organizzativa), costituiscono emolumenti correlati, da un lato, al miglioramento dei servizi e alla verifica del raggiungimento degli obiettivi (e, dunque, a un risultato apprezzabile aggiuntivo rispetto a quello derivante dalla ordinaria prestazione lavorativa) e, dall'altro, al previo riconoscimento della titolarità di una posizione organizzativa che può essere attribuita solo nell'ambito delle procedure appositamente previste e con formale atto di incarico. Lo ha affermato la Corte di cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 37287/2021.
Punteggio numerico e punteggio descrittivo nei concorsi
Riportiamo alcuni spunti interessanti della sentenza del Tar Puglia-Lecce, sezione II, n. 1740/2021 in merito alla valutazione della prova orale di un concorso. Per consolidata giurisprudenza, qualora l'amministrazione non abbia predisposto griglie di valutazione (predeterminazione dei criteri), sarà tenuta a rispettare il più stringente obbligo di motivazione attraverso un giudizio descrittivo espresso che accompagni quello numerico; qualora, invece, vi siano le griglie di valutazione previamente stabilite l'attribuzione del solo voto numerico potrà ritenersi legittima e sufficiente. Il candidato giudicato non idoneo non può addurre a proprio favore e per ottenere un diverso risultato il proprio bagaglio professionale, acquisito nel tempo, dal momento che esso attesta la competenza di quest'ultimo nel passato, ma non necessariamente nel presente e nel futuro (quasi si trattasse di un "pass di competenza" valevole a tempo illimitato), ben potendo accadere che, nel corso degli anni (pur essendo ligi alle mansioni assegnate e svolgendo il proprio servizio in maniera impeccabile), si perda quel complesso bagaglio di nozioni generali e interdisciplinari (anche estranee alla/e materia/e di servizio) richieste in una prova concorsuale.
Assunzione dei soggetti appartenenti alle categorie protette (legge 68/1999)
La pubblica amministrazione è obbligata ad assumere, da proprie graduatorie così come da graduatorie di altri enti (se attivato il percorso per l'utilizzo di graduatorie di enti terzi), i soggetti risultati idonei e appartenenti alle categorie protette (legge 68/1999) anche oltre i limiti dei posti a essi riservati nei concorsi, quando ciò sia necessario per coprire le quote d'obbligo (articolo 3). I posti riservati ai disabili possono, pertanto, rimanere non attribuiti nelle sole ipotesi in cui non vi siano "riservatari in senso stretto" (procedura interamente riservata) né altri disabili idonei, ma non vincitori (Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza n. 12441/2016). Una volta coperta la quota d'obbligo, correttamente calcolata, l'amministrazione legittimamente può ricorrere ad altre procedure di reclutamento escludendo (come nella fattispecie oggetto di contenzioso) dalla ricerca di graduatorie di altri enti quelle riservate agli appartenenti alle categorie protette.
Questa impostazione è stata confermata dalla sentenza 1784/2021 del Tar Puglia-Bari, sezione I.
Il momento della nomina della commissione di concorso
Il Consiglio di Stato, sezione II, con la sentenza n. 8119/2021 ha affermato che è perentorio rispettare la previsione regolamentare che impone la nomina della commissione giudicatrice di concorso entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione alla procedura. La previsione, infatti, è posta a tutela dell'imparzialità e della trasparenza della selezione stessa, essendo la regola rispondente all'esigenza di evitare il rischio che la commissione sia "modellata" sui profili dei candidati che hanno presentato domanda.
Il rischio dell'«adeguamento» dei profili dei commissari alle caratteristiche dei candidati si presenta proprio quando la nomina è posteriore alla scadenza del suddetto termine.
È, quindi, sufficiente il semplice rischio di una nomina dei commissari "modellata" sulle caratteristiche dei candidati a determinare il travolgimento dell'intera procedura concorsuale, ivi compresa la determinazione conclusiva di approvazione della graduatoria e di nomina del vincitore.