Chi ha subito un sinistro all'auto ha diritto d'accesso alla videosorveglianza comunale
Sul piano della tutela della privacy bisognerà però oscurare la parte delle immagini ritraenti persone estranee agli eventi
Il Tar Campania (sentenza n. 2608/2023) ha chiarito che chi ha lasciato l'auto nel parcheggio di una strada comunale e se la ritrova rigata ha diritto a copia delle immagini registrate dal sistema comunale di videosorveglianza per verificare la dinamica del sinistro e individuare il numero di targa del veicolo danneggiante. Sul piano della tutela della privacy bisognerà però oscurare la parte delle immagini ritraenti persone estranee agli eventi. E neppure può essere di ostacolo all'accesso una difforme disciplina regolamentare comunale: la fonte del diritto di accesso è infatti la legge dello Stato che è da ritenersi prevalente sulla disciplina regolamentare comunale. Il diritto di accesso agli atti è principio generale dell'attività amministrativa che attiene ai livelli essenziali delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali che infatti vanno garantiti su tutto il territorio nazionale.
Nella vicenda affrontata dal Tar napoletano la ricorrente era proprietaria di una autovettura che aveva parcheggiato sulle apposite strisce blu di una strada pubblica comunale. Il giorno seguente nel prelevare l'auto la ricorrente constatava che la stessa presentava danni a tutta la fiancata e che i danni erano chiaramente riconducibili alla collisione con altro veicolo. Pertanto, al fine di tutelare i suoi interessi ed eventualmente agire in giudizio per conseguire il risarcimento dei danni subiti, ed atteso che l'area era videosorvegliata con telecamere installate dal comune, chiedeva al Comando dei Vigili di poter visionare ed acquisire i filmati della zona. Il Comando rispondeva che le immagini erano state congelate e messe a disposizione ad esclusiva richiesta dell'Autorità giudiziaria.
Secondo il Tar napoletano l'ostensione del documento richiesto passa attraverso un rigoroso, motivato, vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l'istante intende curare o tutelare; mentre la Pa non deve svolgere alcuna valutazione sull'ammissibilità o meno, sull'influenza o sulla decisività del documento richiesto ai fini di un giudizio: un simile apprezzamento compete, se del caso, solo al giudice investito della questione. Su queste basi in casi come in quello in vicenda sussiste in capo alla ricorrente un evidente interesse concreto, diretto e attuale, all'ostensione delle immagini registrate dal sistema comunale di videosorveglianza. Sul piano della tutela della privacy l'accesso può essere consentito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici qualora questi ultimi siano di rango almeno pari ai diritti dell'interessato. In ossequio al principio di proporzionalità e di minimizzazione l'accesso va consentito limitatamente alle specifiche immagini da cui si evinca la dinamica del sinistro che riguarda l'autovettura coinvolta e la targa del veicolo danneggiante con appannamento delle immagini che ritraggano soggetti estranei.