Amministratori

Circolazione stradale, mano libera agli enti sulle ordinanze limitative

I provvedimenti non sono sindacabili in sede giurisdizionale se non per manifesta illogicità o irragionevolezza

immagine non disponibile

di Amedeo Di Filippo

I provvedimenti limitativi della circolazione stradale sono espressione di scelte ampiamente discrezionali, non sindacabili in sede giurisdizionale se non per manifesta illogicità o irragionevolezza. È quanto afferma la sesta sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 2599/2022.

Il fatto
La sesta sezione valuta un appello relativo ad alcune misure di limitazione del traffico che hanno anche comportato, tramite l'adozione di ordinanze sindacali e della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige, la chiusura di alcuni tratti stradali onde consentire il transito dei veicoli di sicurezza e soccorso. Avverso tali decisioni ricorre un operatore economico della zona interessata, il quale ha chiesto il loro annullamento e il risarcimento dei danni patiti. Il Trga di Bolzano respinge il ricorso e avverso tale sentenza l'operatore propone appello, perché gli enti non avrebbero compiuto una corretta valutazione della situazione del traffico affidandosi a dati solo presuntivi, lo strumento dell'ordinanza sarebbe per questo inadeguato, le misure non sarebbero state né testate né usufruite dai visitatori e quindi mancherebbe la valutazione dell'esistenza di valide alternative. L'appello viene respinto dalla sesta sezione del Consiglio di Stato con la sentenza segnalata.

L'ordinanza
Le limitazioni della circolazione sono state adottate dagli enti proprietari delle strade con ordinanze motivate ai sensi del Codice della strada, rese note al pubblico mediante i prescritti segnali, potendo disporre in base a tale normativa, per il tempo necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o a esigenze di carattere tecnico. Tali provvedimenti, affermano i giudizi di Palazzo Spada, «sono espressioni di scelte ampiamente discrezionali, non sindacabili in sede giurisdizionale se non per manifesta illogicità o irragionevolezza». La limitazione della libertà di circolazione e delle connesse iniziative economiche è infatti ritenuta giustificata quando derivi dall'esigenza di tutela rafforzata di patrimoni ambientali e, come nel caso di specie, di garantire l'incolumità pubblica e la sicurezza stradale, considerando che la situazione impedisce una regolare gestione del servizio di trasporto pubblico, delle ambulanze e dei vigili del fuoco.

Le motivazioni
Fondamento del potere di ordinanza è una congrua e adeguata istruttoria, si legge nella sentenza, che nel caso di specie risulta da una copiosa attività di misurazione, ponderazione e valutazione, affidata a due gruppi di lavoro guidati dalla provincia e dal comune. Del pari inconferente viene considerata la critica sull'insufficiente considerazione di alternative, invece puntualmente considerate dal Trga, del quale è condivisa la critica circa il mancato bilanciamento degli interessi e la ponderazione di punti importanti da valutare. Né i giudici concedono all'appellante, in assenza di dati utili supportarlo, che il vero obiettivo delle ordinanze non sarebbe stato quello della tutela della sicurezza ma quello della definitiva chiusura al traffico veicolare dell'intera zona, determinando così il vizio di sviamento del potere esercitato.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©