Amministratori

Co-programmazione, iniziativa spetta sia alle amministrazioni sia ai soggetti del terzo settore

Segue la nomina di un responsabile del procedimento, deputato a governare le varie fasi

di Alberto Barbiero

L'individuazione dei bisogni della comunità locale da soddisfare attraverso la realizzazione di attività di interesse generale può essere promossa anche dai soggetti del terzo settore, attraverso la co-programmazione.

Il Dm n. 72 del 31 marzo 2021 ha approvato le linee-guida per le relazioni tra pubbliche amministrazioni e enti del terzo settore, definendo anche il percorso attuativo dell'articolo 55 del d.lgs. n. 117/2017, per la regolazione delle modalità di collaborazione sia in fase programmatoria, sia nella successiva fase di sviluppo progettuale ed esecutivo.

La co-programmazione può riguardare una o più attività di interesse generale tra quelle classificate dall'articolo 5 del decreto legislativo e l'iniziativa può essere adottata sia dalle amministrazioni sia dai soggetti del terzo settore, in una prospettiva di arricchimento dell'analisi dei bisogni.

Il fulcro del percorso è l'istruttoria partecipata e condivisa, nell'ambito della quale si realizza il confronto sulle attività.

Le linee-guida stabiliscono una sequenza, attivata dall'iniziativa dell'amministrazione o di un soggetto del terzo settore e alla quale segue la nomina di un responsabile del procedimento, deputato a governare le varie fasi.

Le indicazioni contenute nel Dm chiariscono, proprio in riferimento all'oggetto del procedimento, come, fermo restando che la co-programmazione deve riferirsi a una o più delle attività di interesse generale, al fine di valorizzare la funzione di innovazione dei processi di definizione del quadro di riferimento dei bisogni della comunità di riferimento e delle possibili azioni conseguenti, possa costituire buona pratica considerare contestualmente più oggetti, purché fra loro connessi, nonché tenere conto dell'integrazione di tali oggetti nell'ambito delle politiche generali dell'ente titolare del procedimento.

L'attività ricondotta alla co-programmazione è proposta all'attenzione degli organismi potenzialmente interessati a confrontarsi sulla stessa mediante un avviso pubblico, che specifica anche i requisiti dei possibili partecipanti, le modalità di presentazione delle proposte e quelle di sviluppo del procedimento.

La particolare procedura rientra nel novero dei moduli, regolati dal Dlgs 117/2017, di attuazione del principio di sussidiarietà mediante il coinvolgimento attivo degli organismi afferenti al terzo settore (e solo di questi, escludendo soggetti con configurazioni non rientranti tra quelle previste dall'articolo 4 dello stesso decreto).

A seguito dell'avviso, sono ammessi all'istruttoria gli operatori con i requisiti richiesti, al fine di sviluppare il confronto sulle proposte presentate, anche in più sessioni.

L'evidenziazione dei bisogni specifici della comunità rispetto all'attività di interesse generale posta in analisi nella co-programmazione può essere sostenuta da dati e informazioni dettagliate, al fine di rendere evidenti sia i profili di sviluppo delle attività stesse, sia le connotazioni quantitative e gli elementi di valorizzazione (nella prospettiva dell'individuazione delle risorse).

L'analisi programmatoria è conclusa con un atto del dirigente che sintetizza gli elementi elaborati nel corso del confronto, al fine della definizione del bisogno.

Il risultato del percorso di co-programmazione è quindi rimesso all'amministrazione procedente, che ha piena autonomia nell'acquisizione, nel bilanciamento e nella sintesi dei diversi interessi acquisiti nel corso dell'istruttoria in coerenza con i propri obiettivi, al fine di assumere i bisogni definiti nei propri strumenti di programmazione (come, ad esempio, quella specifica per i servizi sociali).

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