Appalti

Codice appalti, incentivo per funzioni tecniche anche in caso di affidamento diretto

Ampliate le attività svolte dai dipendenti pubblici per le quali occorre erogarlo

di Arturo Bianco

Le amministrazioni pubbliche possono corrispondere l'incentivo alle funzioni tecniche anche in caso di affidamento diretto, e non più solo in caso di appalto tramite gara. Si estendono le attività svolte dai dipendenti pubblici per le quali occorre erogare questo incentivo. I dipendenti hanno la possibilità di arrivare nel corso dell'anno fino al 100% del proprio trattamento economico individuale; sono individuate in modo preciso le attività incentivate con la quota di questo compenso che non viene ripartito tra i dipendenti. Sono queste le principali novità dettate dall'articolo 45 del Dlgs 36/2023, il nuovo codice degli appalti in tema di incentivazione alle funzioni tecniche. Questa disposizione prende il posto degli incentivi per le funzioni tecniche, quindi con una significativa modifica terminologica, disciplinati dall'articolo 113 del Dlgs 50/2016. Si deve subito segnalare che tutte le amministrazioni sono impegnate a darsi le norme per la ripartizione di questi compensi entro i 30 giorni successivi alla entrata in vigore del codice.

La prima e più rilevante novità è contenuta nel comma 1: viene superato il vincolo della gara come condizione indispensabile per potere dare corso a questa erogazione, per cui l'incentivazione può essere corrisposta anche nel caso di affidamenti diretti. Continua a essere invece necessario che questi oneri debbano essere previsti nel quadro economico. La disposizione stabilisce inoltre che le amministrazioni possano prevedere forme diverse di compensi per lo svolgimento delle funzioni tecniche.

Vengono ampliate le attività per le quali è prevista questa incentivazione. Segnaliamo, in particolare, la redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica; nonchè di quello esecutivo; il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione; la predisposizione dei documenti di gara; il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione.

La disposizione conferma il tetto di questi compensi nel 2% dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, comprensivo degli oneri riflessi a carico dell'ente. Per queste due ultime tipologie di appalti continua ad essere richiesta la nomina del direttore dell'esecuzione.

Si conferma che alla incentivazione del personale, compresi i collaboratori, è destinato lo 80% delle risorse previste dall'ente, somma che si riduce in caso di ritardi o aumenti dei costi ingiustificati.

Viene previsto che questo compenso sia corrisposto dal dirigente o dal responsabile negli enti privi di dirigenti o da altra figura individuata dall'ente, che deve sentire il Rup.

Il tetto di questi incentivi è portato all'intero trattamento economico annuo lordo percepito e non più al 50%, come nel precedente testo. Questo tetto agli incentivi è inoltre aumentato del 15% nelle «amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto».

La restante quota del 20% del totale destinato alla incentivazione è destinata in modo più preciso ed analitico rispetto alle regole dettate dal Dlgs 50/2016; si segnalano in particolare gli acquisti connessi a progetti di innovazione, alla formazione digitale dei dipendenti, alla specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche.

Viene infine confermato che fino al 25% dell'importo vada destinato al finanziamento del personale impegnato nelle attività della centrale di committenza.

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