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Codice della crisi e organo di controllo nelle società pubbliche

di Marco Vinicio Susanna (*) - Rubrica a cura di Ancrel

Con l'entrata in vigore del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza di cui al Dlgs 14/2019, come aggiornato dal Dlgs 83/2022, finalmente lo scorso 15 luglio si è detto fine ai continui slittamenti con effetti positivi anche per gli "operatori" che avranno così modo di valutare la realtà economica senza funambolismi. Una delle norme di particolare rilievo è quella relativa alla nomina obbligatoria dell'organo di controllo/revisore nelle srl o cooperative in presenza dei requisiti stabiliti dall'articolo 2477 del codice civile che prevede, da un lato, un abbassamento delle soglie e, dall'altro, introduce tempi più stringenti per far scattare l'obbligo di nomina. Al tema non sfuggono le società partecipate pubbliche ove occorrerà distinguere società soggette a controllo pubblico o meno. Così per le prime, soggette a controllo pubblico, l'obbligatorietà della nomina dell'organo di controllo o di un revisore è stata già introdotta da tempo all'articolo 3, comma 2, del Tu (Dlgs 175/2016), mentre la stessa obbligatorietà non viene prevista per quelle non a controllo.

La norma di riferimento è l'articolo 379 del Ccii che sostituisce i commi secondo e terzo dell'articolo 2477 del Cc con i nuovi limiti (4 milioni di attivo, di ricavi e dipendenti medi occupati 20 unità – presenza per la nomina di almeno un parametro per due esercizi consecutivi ovvero per la cessazione dell'obbligo assenza di almeno un parametro per tre esercizi consecutivi).

L'entrata in vigore è stata oggetto di un doppio differimento, prima di trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto n. 14/2019 e quindi dal 16/3/2019 e poi di nove mesi con entrata in vigore effettiva il 16/12/2019, periodo necessario per permettere a tutte quelle società interessate dalla disposizione di avere un maggior lasso di tempo per adeguarsi e procedere alla nomina dell'organo di controllo o di revisione introdotto dalla nuova disposizione. In definitiva l'obbligo è entrato in vigore 16/12/2019, cioè nove mesi dopo il 16/03/2019, poi prorogato, anche tardivamente, più volte fino ad accogliere come ultima scadenza l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2022, quindi aprile o al massimo giugno 2023 per le società con esercizio solare, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2364, comma 2, del codice civile espressamente richiamato dal comma 3 dell'articolo 379 del Ccii. Il secondo periodo del comma 3 appena citato prevede che fino alla scadenza del termine, quindi fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2022, continuino ad avere efficacia le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni dell'articolo 2477 del codice civile come sostituito.

Pertanto, a oggi, abbiamo una norma entrata in vigore ma di fatto ad applicabilità "variabile" fino all'approvazione dei bilanci dell'esercizio 2022.

Il problema nasce in tutti quei casi in cui la società abbia nominato l'organo di revisione ed in caso di scadenza antecedente alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio 2022 quali limiti, vecchi o nuovi, applicare per la nomina, mantenimento o meno dell'organo di controllo?

Da un lato si potrebbe sostenere che la norma è già in vigore con i nuovi limiti per diverse ragioni.

In tal senso la lettura del comma 3 dell'articolo 379 del Ccii ove viene precisato che le Srl e coop, anche pubbliche, al ricorrere dei requisiti "devono" provvedere alla nomina dell'organo e, se necessario, procedere alla modifica dello statuto/atto costitutivo entro nove mesi. Si evidenzia che il riferimento temporale, per come è scritta la norma, potrebbe far pensare anche al fatto che quel differimento di nove mesi possa benissimo riferirsi solo agli adeguamenti che, se necessari, bisognerà apportare agli statuti/atti costitutivi.

Ulteriore osservazione possibile è quella che vede il terzo comma dell'articolo 379 del Ccii riferirsi specificatamente alle Srl e coop "già costituite", circostanza che permette di dedurre che il differimento dei termini non siano da riferire alle società srl e coop «ancora da costituite». Se l'osservazione appena fatta è corretta, se ne dovrebbe dedurre che le nuove norme si presenterebbero pienamente già in vigore nella nuova versione.

Ulteriore osservazione è legata al fatto che la norma faccia esplicito riferimento ad un termine ultimo per la nomina e l'adeguamento esprimendosi con la preposizione "entro" nove mesi. Ciò farebbe pensare solo a un maggior lasso di tempo per adeguarsi alla nuova norma essendo entrata già in vigore.

La conseguenza, per le società che ad oggi non hanno nominato l'organo di controllo, sarebbe quella di attendere l'approvazione dei bilanci del 2022, cioè aprile o giugno 2023, verificandone i requisiti in base al nuovo articolo 2477 del Cc, mentre per quelle società che l'avessero già nominato applicare comunque l'articolo 2477 del Cc nella nuova formulazione. In definitiva verrebbero applicati sempre i nuovi limiti.

Viceversa, ove non accolte le precedenti osservazioni, lo scenario che si presenterebbe potrebbe essere come di seguito descritto.

Per le società che non ha nominato l'organo di controllo e non hanno modificato l'atto costitutivo/statuto, in sede di prima nomina applicare i vecchi limiti di cui all'articolo 2477 del Cc, mentre per quelle che hanno modificato l'atto costitutivo/statuto applicare i nuovi limiti di cui all'articolo 2477 del Cc. Viceversa per le società che ha nominato l'organo di controllo ma non hanno modificato l'atto costitutivo/statuto, dovranno applicare i vecchi limiti di cui all'articolo 2477 del Cc, mentre per quelle che avranno modificato l'atto costitutivo/statuto applicare i nuovi limiti di cui all'articolo 2477 del Cc.

Certamente dall'approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2022, quindi da aprile-giugno 2023, varranno sempre i nuovi limiti.

Sembra opportuno evidenziare, ancora, che l'esplicito riferimento all'articolo 2364, comma 2, del Cc rende indispensabile l'approvazione del bilancio, necessario per la verifica dei parametri numerici di riferimento. Il tema, però, dovrebbe ricevere maggior attenzione e sicuramente questa non rappresenta la sede migliore per farlo, ma basta qui osservare che se il bilancio pur non approvato fosse stato già predisposto, questo sarebbe sufficiente, ove fossero verificati i limiti, a far scattare l'obbligo, nella consapevolezza che se il comma 5 dell'articolo 2477 del Cc non rappresenterebbe una sanzione "pesante" in quanto potrebbe intervenire il tribunale su richiesta di qualsiasi interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese, il successivo comma 6 dello stesso articolo introduce un'ipotesi di revoca o responsabilità degli amministratori richiamando le disposizioni dell'articolo 2409 del Cc anche se la società è priva di organo di controllo.

Tornando agli effetti della norma in ambito di società pubbliche, da quanto riferito la disposizione di cui all'articolo 379 del Ccii, di fatto, amplia gli effetti di cui al Tu ove imporrà a tutte le partecipate pubbliche, quindi non solo quelle a controllo, nella forma di società a responsabilità limitata e cooperativa, l'obbligatorietà di conformarsi e quindi di nominare un organo di controllo o un revisore.

In definitiva avremo da un lato le società a responsabilità limitata a controllo pubblico che dovranno istituire obbligatoriamente, senza le limitazioni di cui all'articolo 2477 del Cc, l'organo di controllo o revisione; dall'altro, ove non a controllo pubblico, dovranno istituire obbligatoriamente l'organo di controllo con le limitazioni delle soglie e parametri previste kdall'articolo 2477 del Cc. In queste rientrano anche le cooperative pubbliche.

Restano simili, invece, le composizioni che potranno essere: collegiale o monocratico (per l'organo di controllo) ovvero prevalentemente monocratica (per il revisore persona fisica o società di revisione).

In conclusione, le partecipate pubbliche che non si trovano nella condizione di essere considerate a controllo pubblico dovranno adeguarsi alle nuove norme sulla nomina dell'organo previste dall'articolo 379 del Ccii secondo quanto precedentemente indicato entro e non oltre i termini previsti dall'articolo 2478-bis, comma 1, del Cc che richiama l'art. 2364. Resta pur sempre la difficoltà, molto sentita dagli operatori, di individuare il corretto perimetro del concetto di «controllo pubblico».

(*) Ancrel Bologna

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Gli appuntamenti per i revisori degli enti locali

ASSEMBLEA e CONVEGNO NAZIONALE Bari, 28 e 29 ottobre 2022
Quest'anno saremo ospitati dalla splendida città di Bari per l'Assemblea ed il Convegno annuale di ANCREL. Venerdì 28 ottobre alle 16.30 si svolgerà l'assemblea degli associati e a seguire la cena di gala.

ANCREL Nazionale, in collaborazione con ODCEC Bari organizza SABATO 29 OTTOBRE 2022 Dalle ore 8.30 alle ore 13.30 a BARI il Convegno Nazionale ed in modalità Webinar COME CAMBIA L'ATTIVITA' DEL REVISORE DOPO IL PNRR E LA RIFORMA DEL TUEL? Premiazione Quinta Edizione PREMIO ANTONINO BORGHI Miglior tesi di Laurea in materia di Contabilità Enti LocaliModera gli interventi Gianni Trovati (Giornalista Sole 24ore)Antonio Decaro – Sindaco di Bari e Presidente ANCI*Elbano De Nuccio - Presidente CNDCECSaverio Piccarreta – Presidente ODCEC BariAntonio Vito Renna - Presidente Ancrel Bari Bat e Presidente Alp SudMarco Castellani - Presidente ANCRELInterventi dei RelatoriDott. Luciano Fazzi - Dottore Commercialista, Assessore al Bilancio di Siena e Presidente Ancrel Toscana Liguria "Le proposte Ancrel di modifica del Tuel e del Regolamento"Antonio Colaianni - Direttore Centrale per la Finanza Locale "Attività di monitoraggio e controllo del PNRR. Il ruolo del revisore negli enti locali soggetti attuatori"Rosa Ricciardi - Vice Presidente Ancrel e Presidente Ancrel Friuli Venezia Giulia "Le linee guida Ancrel sul PNRR"Salvatore Bilardo - Ispettore Generale Capo I.Ge.P.A. "Il ruolo della RGS a supporti degli enti locali nell'attuazione del PNRR"Rossana De Corato - Magistrato Sezione Regionale Puglia "Il ruolo della Corte dei Conti sul PNRR e le linee guida su Bilancio 2022-2024 e Rendiconto 2021" Premiazione ed intervento a cura del prof. Andrea Ziruolo, Presidente Comitato Scientifico per l'assegnazione della Quinta Edizione del premio A. BorghiLa partecipazione al Convegno consentirà l'acquisizione di 5 crediti formativi al superamento del test finale L'EVENTO E' GRATUITO, MA SOGGETTO A PRENOTAZIONE per le modaliltà scarica la locandina al link

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