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Codice della strada, la Cassazione «blinda» la scadenza del permesso di accesso alla zona a traffico limitato

La mancata comunicazione da parte Comune del preavviso di scadenza non esime dal divieto di circolazione

di Pietro Verna

La mancata comunicazione da parte Comune del preavviso di scadenza del permesso per l'accesso alla zona a traffico limitato non esime il titolare del permesso scaduto dall'obbligo di osservare il divieto di circolazione previsto all'articolo 7, comma 14, del codice della strada. In caso contrario, si violerebbe l'articolo 3 della legge 24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale) secondo il quale «nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa». Lo ha stabilito la seconda sezione Corte di cassazione con l'ordinanza 7 gennaio 2022 n. 288 con cui ha parzialmente confermato la sentenza del Tribunale di Roma.

La pronuncia della Cassazione
La vicenda trae origine dalla sentenza con la quale il Giudice di Pace di Roma aveva rigettato il ricorso proposto dai comproprietari di un veicolo avverso dieci verbali di contravvenzione al codice della strada elevati nei loro confronti per accesso alla zona a traffico limitato in assenza del permesso prescritto. Contro detta decisione i ricorrenti avevano interposto appello al Tribunale di Roma sostenendo che «Roma Capitale, a differenza di quanto fatto in passato, non aveva inviato un preavviso di scadenza del permesso». Appello che il Tribunale aveva respinto stabilendo che «i ricorrenti non avevano dimostrato l'esistenza di un loro affidamento su un consolidato comportamento dell'ente locale, posto che essi avevano prodotto solo un preavviso di scadenza del permesso, risalente però al 2012».
Il Supremo Collegio ha ribadito l'orientamento giurisprudenziale secondo cui:
• la buona fede rileva come causa di esclusione della responsabilità «quando sussistono elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e quando l'autore medesimo abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva (Cassazione, Sezione II: ordinanza 19 giugno 2020 n. 11977; sentenza 11 giugno 2007 n. 13610). Sicché per escludere la responsabilità dell'autore dell'infrazione non basta uno stato di ignoranza circa la sussistenza dei relativi presupposti, ma occorre che l' ignoranza sia incolpevole, cioè non superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza (Cassazione, Sezione II, ordinanza 28 febbraio 2019 n. 6018);
• in tema di violazioni al codice della strada per accesso non autorizzato in zona a traffico limitato, la somma delle sanzioni relative ai singoli illeciti (cumulo materiale) «non può applicarsi nel caso in cui le violazioni siano commesse in un brevissimo lasso di tempo e con riferimento al medesimo tratto stradale, essendo in tal caso la condotta unica e tale da integrare una sola violazione, cui va, quindi, applicata una sola sanzione», mentre si applica il principio del cumulo materiale « in presenza di più violazioni della medesima o di diverse disposizioni di legge, consumate mediante condotte autonome» (Cassazione, Sezione II, ordinanza 11 settembre 2018 n. 22028).

Aspetti operativi
Alcuni Comuni ove è attiva la procedura di preavviso della scadenza dell'autorizzazione per l'accesso alla Ztl hanno promosso campagne informative miranti ad impedire l'insorgere di contenziosi. Lo ha fatto, ad esempio, il Comune di Ferrara, sul cui sito è riportata la seguente comunicazione: «Per adempiere al rinnovo del permesso, è opportuno non attendere fino il giorno della scadenza, poiché si corre il rischio, in caso di ritardo anche di un solo giorno, di ricevere delle sanzioni; il rinnovo delle autorizzazioni può essere fatto anche un mese prima della data di scadenza». Iniziativa che potrebbe essere adottata da altri comuni, se si considera che la Corte di cassazione , in un caso analogo a quello in narrativa, ha affermato che «in ipotesi di pluralità di illeciti amministrativi in violazione delle medesima norma, ciascuna infrazione è assoggettabile a sanzione, non essendo applicabile l'articolo 8 della legge 689/1981, riferentesi all'ipotesi in cui le violazioni siano state commesse con un'unica azione o omissione» (sentenza 4 marzo 2011 n. 5252)

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