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Codice della strada, il telelaser non deve essere posto a una distanza fissata dalla legge

L'apparecchio va tarato periodicamente ma non deve essere collocato a una distanza precisa dal cartello che lo segnala

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di Federico Gavioli

Il telelaser deve essere tarato periodicamente ma non deve essere posto a una distanza fissata dalla legge; è quanto affermato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 2653/2023.

Nel caso in esame un automobilista proponeva appello in Cassazione avverso la sentenza del 2018 del Giudice di pace, con la quale era stata respinta la sua opposizione contro il verbale di contestazione della violazione dell'articolo 142 del codice della strada, comma 9-bis, essendo stato accertato che lo stesso, quale conducente di un veicolo aveva circolato alla velocità di km/h 174,00, così eccedendo il limite di Km/h 90,00, già detratta la tolleranza del 5%. Il Tribunale aveva confermato la sentenza del Giudice di Pace rilevando, in particolare , che l'apparecchio Telelaser LT 20-20, mediante il quale era stato effettuato l'accertamento, era risultato sottoposto regolarmente a tempestiva omologazione e alla necessaria taratura annuale, essendo rimasta, altresì, comprovata la sua corretta funzionalità sulla base delle verifiche attestate dagli agenti accertatori; era , inoltre, infondata la contestazione dell'automobilista ricorrente circa l'obbligo di preavviso segnaletico e delle modalità di accertamento avvenuto con l'intervento di apposita pattuglia, con rilevazione della velocità del veicolo alla distanza di mt. 467, senza la necessità del rispetto di una distanza minima prescritta per legge, purché ragionevolmente adeguata (tale dovendosi ritenere quella osservata nel caso di specie), tra il punto di installazione della segnaletica e quello del posizionamento dello strumento di rilevamento elettronico.

Nel respingere il ricorso i giudici della Cassazione osservano che dalla sentenza impugnata si evince che l'apparecchio telelaser tipo LT 20-20, utilizzato per la misurazione della velocità, riportava apposito numero di matricola identificativo ed era conforme a tutti i requisiti prescritti dal Dm Trasporti 13 giugno 2017, approvato al fine di dare attuazione agli effetti conseguenti alla sentenza della Corte costituzione n. 113/2015, in dipendenza della quale era stata poi emanata la successiva circolare del ministero dell'Interno sulla materia, in data 7 agosto 2017. É, pertanto, corretto il verbale che conteneva univocamente l'attestazione sul compimento di tutte le preventive verifiche necessarie e alla constatazione della sua corretta funzionalità, in conformità a tutti gli indispensabili controlli strumentali imposti dalla prescrizioni normative e regolamentari, comportanti, perciò, il legittimo uso dello specifico apparecchio di rilevazione elettronica della velocità utilizzato nel caso di specie.

Per la Cassazione, inoltre, è inammissibile il motivo di ricorso relativo alla necessità dell'osservanza della prescritta segnalazione, perché si basa sulle sole generiche contestazioni relative all'assenza di prova sull'adeguata segnalazione dello strumento elettronico , sul solo asserito presupposto che le postazioni controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, e del mancato rispetto della distanza massima della segnaletica di preavviso rispetto al punto in cui era avvenuto il rilevamento del superamento del prescritto limite di velocità .

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