Personale

Collaborazioni occasionali, Pa fuori dall'obbligo di comunicazione (ma non le aziende speciali)

Il ministero conferma questa esclusione proprio per il fatto che la Pa non opera in qualità di imprenditore

di Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan

La pubblica amministrazione non rientra tra i soggetti obbligati a comunicare al ministero del Lavoro le prestazioni di lavoro autonomo occasionale. L'importante chiarimento è contenuto nella Faq n. 4 allegata alla nota del ministero del Lavoro n. 109 di ieri.

La vicenda trova origine nell'articolo 13 del Dl 146/2021, che modifica l'articolo 14 del Testo unico sulla sicurezza, il quale aveva introdotto il nuovo adempimento al fine di contrastare l'abuso di questa tipologia contrattuale. Lo stesso ministero, con nota n. 29 dell'11 gennaio scorso, aveva chiarito che la disposizione interessava esclusivamente i committenti che operavano in qualità di imprenditori. Già questa precisazione, per nulla scontata rispetto al testo normativo, aveva portato gli interpreti a orientarsi verso una possibile esclusione della pubblica amministrazione in quanto quest'ultima non esercita attività di impresa né nell'accezione civilistica né in quella fiscale (si veda NT+ Enti locali & edilizia del 17 gennaio). Nel dubbio, le pesanti sanzioni facevano propendere per comportamenti prudenti. Ora il ministero conferma questa esclusione proprio per il fatto che la Pa non opera in qualità di imprenditore. La nota precisa che per pubblica amministrazione si deve fare riferimento all'articolo 1, comma 2, del Dlgs 165/2001 che comprende anche gli enti pubblici non economici.

Rimane aperto il tema degli enti pubblici economici, come le aziende speciali, che, non rientrando nella definizione richiamata dalla circolare, devono fare i conti con l'obbligo di comunicazione. Seppure non ci siano Faq specifiche si può ricavare il seguente principio mutuando un chiarimento dedicato dagli enti del terzo settore: l'obbligo è riservato solo a quei lavoratori utilizzati nei servizi resi nell'ambito di un'attività d'impresa. In ogni caso, la nota chiarisce che non sono soggette all'obbligo le prestazioni occasionali di natura prettamente intellettuale come, a titolo esemplificativo, i correttori di bozze, i progettisti grafici, i relatori, i docenti e i redattori di articoli e testi.

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