Appalti

Collaudi, illegittimo affidare l'incarico a chi ha svolto il ruolo di commissario di gara

Il chiarimento in un parere Anac: compiti tra loro incompatibili per garantire imparzialità

di Mau.S.

Chi ha svolto il ruolo di commissario di gara non può poi ricevere l'incarico di collaudatore dell'opera. I due compiti sono incompatibili tra loro. È il chiarimento che arriva dall'Autorità Anticorruzione in un parere consultivo richiesto da un comune piemontese sulla nomina come collaudatore di un professionista già componente della commissione giudicatrice della gara d'appalto (parere n. 46 del 20 settembre 2022).

Nel parere, l'Autorità ricorda che il collaudo cui sono soggetti i contratti pubblici rappresenta un momento fondamentale per la conclusione dell'iter realizzativo dell'opera pubblica, in quanto ha lo scopo di accertare e certificare che il lavoro sia stato eseguito a regola d'arte, per cui «la scelta dei collaudatori è subordinata a rigorosi criteri di professionalità, competenza e moralità». Proprio per garantire il massimo dell'imparazialità le norme del codice appalti fissano chiari paletti sulle'incompatibilità del professionista chiamato a svolgere il collaudo dell'opera al termine dei lavori.

In particolare, l'Anac ricorda che« il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nei lavori sottoposti al collaudo. Inoltre non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Infine, non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali».

deve essere la stessa stazione appaltante ad accertare il possesso dei requisiti del professionista, verificando l'assenza di profili di incompatibilità. L'Anac ricorda anche la norma del codice appalti (articolo 77 comma 4) che oltre a stabilire un regime di incompatibilità tra membro della commissione giudicatrice e soggetto che abbia svolto, prima della gara, incarichi o funzioni tecnico-amministrative relative all'appalto, prevede, per i commissari stessi, un divieto per le attività successive all'espletamento della procedura selettiva, stabilendo espressamente che «non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta».

Secondo l'Autorità, il legislatore ha voluto preservare nella maniera più ampia possibile l'imparzialità di giudizio nello svolgimento delle operazioni della commissione giudicatrice, prevedendo espressamente che anche dopo la conclusione dell'incarico, i componenti della commissione non possano svolgere alcuna altra funzione nell'ambito del contratto di cui si tratta, analogamente a quanto disposto anche per i collaudatori. Lo svolgimento dell'incarico di collaudo rappresenta certamente lo svolgimento di «un incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta». Da questa norma si può desumere dunque una incompatibilità tra il ruolo di componente della commissione giudicatrice e quello di collaudatore.

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