Personale

Collaudo di opere a scomputo, 50% del compenso all'ente

Lo ha deciso la sezione regionale di controllo dell'Emilia Romagna della Corte dei conti chiarendo l'applicabilità agli enti locali secondo modalità che l singole amministrazioni possono definire autonomamente

di Marco Rossi

Gli incarichi di collaudo delle opere di urbanizzazione a scomputo di oneri, ricevuti dal dipendente pubblico direttamente dal lottizzatore (convenzionato con la Pa diversa da quella di appartenenza) rientrano nella previsione dell'articolo 61, comma 9, del Dl 112/2008. Si tratta, in particolare, della disposizione secondo la quale il 50% del compenso spettante al dipendente pubblico per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale è versato direttamente a un capitolo del bilancio dello Stato, per la riassegnazione al fondo di amministrazione per il finanziamento del trattamento economico accessorio dei dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli organi di autogoverno del personale di magistratura e dell'Avvocatura dello Stato, se esistono, dal momento che – esplicitamente – la disposizione trova applicazione al compenso spettante al dipendente pubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

É questo il contenuto principale del parere (n. 38/2020) rilasciato dalla Sezione regionale di controllo dell'Emilia Romagna della Corte dei conti, che chiarisce preliminarmente l'applicabilità agli enti locali, con la destinazione del 50% del compenso ai fondi per il finanziamento del trattamento economico accessorio, secondo modalità da definirsi autonomamente da parte di ogni singola amministrazione.

Elemento focale, per giungere alla conclusione indicata, è l'intrinseca natura di «contratti pubblici di lavori» di tutti i contratti d'appalto per la realizzazione delle opere pubbliche di urbanizzazione, anche se di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, particolarmente utile se si tiene conto che (esplicitamente) il perimetro di applicazione della disposizione riguarda pure «i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture».

Da cui scaturisce l'esigenza di verificare se l'eccezione prevista (del tutto peculiare nell'ordinamento) di agevolare il titolare del permesso di costruire nell'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione possa o debba estendersi anche al regime di riconoscimento dei compensi.

Questa soluzione non supera, secondo la magistratura contabile, il vaglio della ragionevolezza, non potendosi ritenere eccezionale (per assimilazione) il regime di riconoscimento dei compensi per i collaudi che sono stati eseguiti.

Ciò in coerenza con ulteriori indicazioni della giurisprudenza contabile, che ha risolto il problema della destinazione della quota decurtata di compenso «dalla prospettiva del soggetto che, previa autorizzazione dell'ente di provenienza, svolge la prestazione e non da quella dell'amministrazione che conferisce l'incarico».

Del resto, il medesimo regime opera coerentemente nell'ambito della normativa in materia di incarichi extra-istituzionali, che – come noto – subordina la possibilità per i dipendenti pubblici di svolgere incarichi retribuiti alla preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, prevedendo la devoluzione a quest'ultima delle somme per incarichi non autorizzati, con una disciplina che dimostra come, parimenti, non assuma rilievo la natura privata del soggetto che ha conferito l'incarico di collaudo dell'opera pubblica.

Sulla base del percorso logico-argomentativo svolto è anche consequenziale l'esito a cui perviene il parere, affermando che gli incarichi di collaudo delle opere di urbanizzazione a scomputo di oneri, ricevuti dal dipendente pubblico direttamente dal lottizzatore rientrano sempre nell'ambito oggettivo di applicazione della disposizione contenuta nel Dl 112/2008.

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