Commissioni di concorso, risultato di amministrazione e imposta di soggiorno: le massime della Corte dei conti
La sintesi delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti
Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.
COMPENSI DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO
Non è consentita la corresponsione, in favore dei membri interni di commissioni di concorso per il reclutamento di personale pubblico indetto da un ente locale, del compenso stabilito dagli articoli 13 e 14 della legge 56/2019, in deroga al principio di onnicomprensività del trattamento economico previsto dall'articolo 24, comma 3, Dlgs 165/2001. La giurisprudenza contabile ha affermato che trova applicazione solo nei confronti delle amministrazioni statali e degli enti pubblici (non economici) nazionali la deroga al principio di onnicomprensività previsto dall'articolo 24, comma 3, Dlgs 165/2001, prevista dall'articolo 3, comma 14, legge 56/2019, trattandosi, quest'ultima, di norma eccezionale e, dunque, di stretta interpretazione, non suscettibile di interpretazione estensiva, né analogica, in ossequio al divieto contenuto nell'articolo 14 delle disposizioni preliminari al Codice civile.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DEL PIEMONTE - PARERE N. 44/2022
SUDDIVISIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
La non corretta definizione delle componenti del risultato di amministrazione, per effetto della erronea o incompleta determinazione delle componenti vincolate, destinate e accantonate dello stesso, costituisce una irregolarità contabile, in quanto risorse vincolate al finanziamento generico di investimenti ovvero al finanziamento di specifici interventi risultano distolte dal loro ordinario impiego per essere destinate al finanziamento di spese di diversa natura e risorse che dovevano essere accantonate per la tutela di rischi connessi alla presenza di contenziosi in corso e da considerarsi pertanto indisponibili divengono invece disponibili. Essa comporta altresì una distorta rappresentazione del risultato di amministrazione che deve essere corretta al fine di garantire il pieno rispetto del principio di veridicità e attendibilità degli atti di rendiconto, e il ripristino della sana gestione finanziaria.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA TOSCANA - DELIBERAZIONE N. 24/2022
IMPOSTA DI SOGGIORNO E AGENTI CONTABILI
L'articolo 180 della legge 77/2020, oltre al mutamento della qualifica soggettiva del gestore, da agente contabile a responsabile di imposta, ha determinato la depenalizzazione del mancato o parziale versamento, che è ora soggetto alla sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 13 del Dlgs 471/1997. A giudizio del Collegio, la novella legislativa, pur operando la depenalizzazione della condotta illecita del gestore di struttura alberghiera, nulla ha innovato in ordine alla qualifica soggettiva e alla conseguente responsabilità contabile del gestore stesso. Il «maneggio di denaro pubblico» genera di per se l'obbligo della resa del conto, con conseguente responsabilità contabile in caso di non corretta gestione, di talché il maneggio e la custodia di denaro e rappresentano il presupposto oggettivo affinché chi svolge queste attività possa essere qualificato come agente contabile e, come tale, soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti. Ne deriva che, laddove questo presupposto oggettivo sia riscontrabile (indipendentemente dal titolo che lo legittima e dalle modalità concrete con cui esso si realizza), ci si trovi evidentemente al cospetto di un rapporto che ha in sé gli elementi caratterizzanti e fondanti della responsabilità contabile, essendo il maneggio e la custodia di denaro o valori pubblici condizione necessaria e sufficiente per considerare un agente contabile chiunque abbia effettivamente e concretamente svolto questa attività e, conseguentemente, per incardinare la giurisdizione della Corte dei conti.
SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLE MARCHE - SENTENZA N. 19/2022