Appalti

Commissioni di gara, nel sottosoglia potranno essere presiedute anche dal Rup non dirigente

Lo prevede il nuovo codice appalti che però non concede questa possibilità per gli appalti soprasoglia europea

di Stefano Usai

Il recente commento dell'Anac, circa le principali novità contenute nel nuovo Codice, pone la questione relativa alla presidenza del collegio (ai sensi di quanto previsto nella specifica disciplina, per il sopra soglia, contenuta nell'articolo 93).

Premessa
Il nuovo Codice dispone, con due norme differenti, sulla commissione di gara distinguendo la (sola) composizione del collegio per gli appalti del sottosoglia (art. 51) ed una norma con ampia disciplina (sulla composizione, modalità di nomina, incompatibilità del presidente e dei commissari etc) nella norma che riguarda il sopra soglia (art. 93).

Nel sottosoglia, il legislatore – per procedure avviate a far data dall'efficacia del nuovo Codice e quindi dal 1° luglio 2023 -, ammette che il Rup possa, oltre che far parte del collegio, anche svolgere il ruolo di presidente. Questa nuova possibilità (si tratta di una facoltà rimessa, evidentemente, ad una scelta del dirigente/responsabile del servizio) viene coordinata – per gli enti locali -, con l'ulteriore modifica apportata (a far data dal 1° luglio) all'articolo 107del decreto legislativo 267/2000 il cui attuale terzo comma chiarisce che la presidenza delle commissioni di gara (e di concorso) costituisce una funzione dirigenziale.

L'articolo 224 del nuovo Codice, comma 3, prevede l'innesto nel comma sopra richiamato di un ulteriore periodo in cui si precisa – appunto in coerenza con l'articolo 51 -, che «la commissione giudicatrice, nel caso di aggiudicazione dei contratti di importo inferiore alle soglie europee con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, può essere presieduta dal responsabile unico del procedimento». Evidentemente ciò avrà una conseguenza non irrilevante visto che il Rup pur non dirigente, né responsabile del servizio, potrà svolgere la funzione dirigenziale della presidenza della commissione. Ma questo, espressamente, non è previsto per le commissioni del sopra soglia.

La presidenza della commissione nel sopra soglia
Nel sopra soglia comunitario, l'art. 93 non "apre" alla possibilità né che il Rup possa presiedere la commissione (può esserne solo componente) né, tanto meno, possa farlo un dipendente che non sia al contempo dirigente o responsabile del servizio (negli enti privi di dirigenti, abilitati a svolgere funzioni gestionali con decreto del sindaco). L'articolo 93, infatti, non abilita detta prerogativa nel momento in cui si limita a disporre che «la commissione è presieduta e composta da dipendenti della stazione appaltante». L'inciso, in realtà, tende a rimarcare che la commissione di gara, anche per motivi economici e di valorizzazione delle risorse umane interne, deve essere prioritariamente composta dai dipendenti dell'amministrazione interessata all'appalto. Tale sottolineatura, infatti, – si legge sempre nella relazione tecnica -, rappresenta la «intesi di due visioni contrapposte».

La prima esigenza è volta a liberalizzare le modalità e la composizione della commissione, la seconda è volta a valorizzare, invece, le risorse interne della stazione appaltante anche in funzione della prossima qualificazione (risultando non irrilevante anche l'aspetto economico, si pensi al fatto di dover compensare i membri esterni).

Da ciò si è indotti a ritenere che la norma non consenta di "dissociare", anche nel sopra soglia, la presidenza della commissione di gara dal dirigente/responsabile del servizio interessato dall'appalto. Sicuramente la funzione in parola (la presidenza del collegio) rimane per gli enti locali una funzione chiaramente dirigenziale stando al chiaro dettato normativo contenuto nell'inciso iniziale del comma 3 del già richiamato articolo 107 del D. legislativo 267/2000 in cui si legge che «spetta ai dirigenti (…)» la presidenza delle commissioni di gara. Conferma questa puntualizzazione, come già detto, il fatto che solo per il sottosoglia la nuova norma (contenuta nell'arti. 51) consentirà espressamente che il Rup (e non qualsiasi funzionario), anche non dirigente, possa presiedere la commissione di gara.

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