I temi di NT+L'ufficio del personale

Compensi per l'avvocatura, scorrimento graduatorie, assunzioni e valutazione nei concorsi

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa

di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.

Compensi dell'avvocatura interna
Il Comune di Bisceglie ha rivolto diversi quesiti alla Corte dei conti della Puglia in tema di compensi professionali spettanti all'avvocatura interna (articolo 9, Dl 90/2014, convertito in legge 114/2014). Con la deliberazione n. 108/2021/PAR la magistratura contabile pugliese ha dato riscontro a due dei quesiti. Qual è lo stanziamento per i compensi spettanti all'avvocatura qualora questo non vi fosse nel 2013 in quanto, seppur istituita (in quell'anno), l'avvocatura comunale non era operativa?La Corte dei conti della Puglia ha ritenuto che «… in assenza dello stanziamento relativo al 2013 previsto dalla legge, si richiama l'orientamento espresso di recente nella deliberazione n. 131/2021/PAR della Sezione regionale controllo Veneto in cui si segnala che la problematica di che trattasi "risulta già affrontata in passato da diverse Sezioni regionali della Corte dei conti (si veda, Corte dei conti Sezione controllo Puglia n. 49/2014/PAR, Sezione controllo Liguria n. 82/2015/PAR, Sezione controllo Sardegna n. 118/2016/PAR, Sezione controllo Piemonte n. 20/2018/SRCPIE/PAR), le quali hanno rilevato che l'assenza, per qualsiasi motivo, dello stanziamento nell'anno di riferimento (2013) non possa giustificare il diniego del diritto alla corresponsione del compenso professionale in esame". In particolare, nel merito della questione, la Sezione veneta di questa Corte ha avuto modo di osservare che "Per quanto concerne la quantificazione del parametro di riferimento, in assenza dello stanziamento relativo al 2013 previsto dalla legge, si evidenzia l'orientamento espresso nelle citate deliberazioni della Sezione regionale di controllo Sardegna n. 118/2016/PAR e della Sezione regionale di controllo Piemonte n. 20/2018/SRCPIE/PAR, secondo le quali, trattandosi di scelta rimessa all'esclusiva discrezionalità valutativa dell'ente, spetta esclusivamente a quest'ultimo l'autonoma e prudenziale individuazione dei criteri oggettivi da valorizzare per la determinazione del parametro di riferimento nell'ipotesi di sua assenza nelle scritture contabili" (Sez. reg. contr. Veneto, n. 131/2021/PAR)».

Corrispondenza del profilo professionale e del regime giuridico per lo scorrimento delle graduatorie
Per l'utilizzo delle graduatorie concorsuali di altri enti è necessaria la perfetta corrispondenza di profilo professionale (oltre alla categoria di inquadramento) nonché di regime giuridico del rapporto di lavoro subordinato. Lo ha affermato il Tar Campania, con la sentenza n. 1583/2021, conformemente ad altre pronunce, in materia, dei magistrati amministrativi. Nella fattispecie sono stati ritenuti non corrispondenti i profili di «Funzionario direttivo di vigilanza» (categoria D) e di «Istruttore direttivo vigilanza» (categoria D). Ulteriore ragione ostativa è stata rilevata nel fatto che la graduatoria era stata formata per assunzioni a tempo parziale mentre l'ente potenzialmente utilizzatore necessitava di un reclutamento a tempo pieno.

Assunzioni tramite ufficio di collocamento, possibile una selezione da parte dell'ente
La Corte di cassazione lavoro, con la sentenza n. 19521/2021, ha confermato l'orientamento secondo il quale non sussiste violazione dell'articolo 27 del Dpr 487/1994 nel caso un ente abbia realizzato una prova scritta ai fini dell'idoneità dei dipendenti da assumere tramite ufficio di collocamento. Nella fattispecie, l'amministrazione aveva operato una valutazione attitudinale richiedendo agli avviati al lavoro di predisporre per iscritto le risposte a domande concernenti ambiti di intervento pratico specifico, tenuto conto anche della necessità di interazione dell'operatore sanitario con figure professionali più elevate.

Valutazione dell'esperienza professionale nei concorsi
Quando in un concorso/selezione si procede alla valutazione dei titoli professionali – intesi come anni di esperienza professionale attinente alle competenze del posto/incarico da ricoprire e derivanti da incarichi conferiti da pubbliche amministrazioni e riconducibili agli istituti contrattuali e normativi vigenti – merita apprezzamento l'incarico conferito dal servizio nazionale/regionale di protezione civile (pubblica amministrazione) per far fronte a emergenze, in quanto connotato di alta professionalità e incrementato nel suo "valore" quando al soggetto siano stati, anche ed eventualmente, affidati compiti di coordinamento di gruppi di lavoro. Lo ha affermato il Tar Sardegna con la sentenza n. 542/2021.