Personale

Compensi per le commissioni di concorso, pubblicato il decreto di adeguamento

Aggiornati gi emolumenti, base e integrativo, per ciascun componente delle commissioni esaminatrici: variano in ragione dell'inquadramento del posto messo a concorso

di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

È approdato finalmente in gazzetta ufficiale il decreto del presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm) dello scorso 24 aprile con il quale è stata aggiornata la misura dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla vigilanza delle procedure concorsuali, secondo i criteri stabiliti con il Dpcm 23 marzo 1995.
La pubblicazione è avvenuta nella gazzetta ufficiale n. 225 del 10 settembre.

La disposizione normativa
Tra le misure volte ad accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione, volute dall'allora ministro per la Pubblica amministrazione, Giulia Buongiorno, all'interno della legge «Concretezza» (legge 56/2019), è stata prevista una specifica disposizione finalizzata ad aggiornare i compensi per i componenti delle commissioni di concorso.
L'articolo 3, comma 13, della citata legge ha, infatti, previsto che con apposito Dpcm (o con decreto interministeriale del ministro per la Pubblica amministrazione, di concerto con il ministero dell'Economia e delle finanze), da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della predetta legge, l'aggiornamento, anche in deroga alle norme di riduzione dei costi degli apparati amministrativi contenute nel Dl 78/2010, dei compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego indetti dalle amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, e dagli enti pubblici non economici nazionali, nonché al personale addetto alla vigilanza delle medesime prove concorsuali, secondo i criteri stabiliti con il decreto del 23 marzo 1995.

I contenuti del Dpcm
In primo luogo il decreto ha definito con chiarezza il campo di applicazione.
Le disposizioni in esso contenute si applicano alle procedure concorsuali indette dalla commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (Ripam), direttamente dalle amministrazioni centrali, anche a ordinamento autonomo, dalle agenzie e dagli enti pubblici non economici.
Per le Regioni e le autonomie locali si specifica che le stesse, nell'esercizio della propria autonomia, possono (dunque si è in presenza di una facoltà e non di un obbligo) recepire quanto previsto dal presente decreto.

I dettagli dei nuovi compensi
Viene definito un «compenso base» per ciascun componente delle commissioni esaminatrici che varia in ragione dell'inquadramento del posto messo a concorso (si passa da un minimo di euro 500 per le assunzioni di profili professionali a cui si accede mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ad un massimo di euro 2mila per i concorsi relativi al personale di qualifica dirigenziale).
A questo compenso base si aggiunge un «compenso integrativo» in relazione al numero dei candidati esaminati, anch'esso riconosciuto in modo differenziato a secondo del posto messo a concorso (si passa da un minimo di 0,5 euro per le categorie più basse ad un massimo di 1 euro per le categorie più alte).
Questi compensi sono aumentati del dieci per cento per i presidenti delle commissioni esaminatrici e ridotti della stessa percentuale per i segretari delle commissioni stesse.
Nel caso di suddivisione delle commissioni esaminatrici in sottocommissioni, ai componenti di queste ultime compete il compenso base previsto per i commissari di concorso, ridotto del cinquanta per cento, e il solo compenso integrativo per candidato esaminato nella misura fissata stabilita per gli altri commissari.
Il decreto stabilisce un tetto massimo ai compensi che possono essere percepiti dalle commissioni esaminatrici.
I compensi complessivamente erogati (compenso base e integrativo) a ciascun componente delle commissioni esaminatrici non possono eccedere la somma di 6.500 euro per i concorsi relativi ai profili professionali fino all'Area II (per gli enti locali il riferimento e fino alla categoria C), 8mila euro per quelli relativi ai profili dell'Area III (corrispondente alla categoria D del comparto funzioni locali) e 10mila euro per i concorsi relativi al personale di qualifica dirigenziale.
questi limiti massimi sono aumentati del dieci per cento per i presidenti, nonché ridotti del venti per cento per il segretario e per i membri aggiuntivi.
Infine, ai componenti dei comitati di vigilanza viene riconosciuto un compenso di 50 euro per ogni giorno di presenza nelle aule dove si svolgono le prove.

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