Comuni, entrate dell’Unione fuori dai calcoli sul personale
Nei conti sulla sostenibilità finanziaria delle assunzioni entrano solo le spese
Per i Comuni aderenti a una Unione il calcolo degli spazi assunzionali deve tenere conto della spesa di personale della forma associata, ma non può far conto sulle sue entrate. Questa la posizione espressa dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, con la deliberazione n. 51/2023.
La pronuncia evidenzia, in sostanza, che le entrate correnti dell'Unione, qualora non siano riversate ai Comuni partecipanti ma introitate in autonomia dalla forma associata secondo le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 7, del Dlgs 267/2000, non possono incrementare, neppure figurativamente, quelle dei Comuni stessi.
Com'è noto la definizione di spesa di personale offerta dal Dm 17 marzo 2020 impone ai Comuni di consolidare la spesa di personale con quella dell'Unione cui aderiscono.
Per i Comuni in Unione la spesa di personale risulta quindi gravata - in quota parte - del costo del personale di quest'ultima, aumentando così il numeratore del rapporto percentuale espressivo della sostenibilità finanziaria. Nel frattempo però, secondo la deliberazione in commento, le entrate che l'Unione incassa per effetto del trasferimento delle funzioni comunali non alimentano il relativo denominatore.
Da tempo la Corte dei conti (si ricorderà, ad esempio, la deliberazione 20/2018 della sezione delle Autonomie), ha sancito il principio per cui i Comuni debbono "ribaltare" su sé stessi la spesa di personale delle Unioni, in virtù della logica considerazione per cui in caso di recesso dalla forma associata o di suo scioglimento quella stessa spesa non potrebbe che "ritornare" in capo agli enti associati.
Considerazione che, tenendo conto della novella modalità di calcolo degli spazi assunzionali, sembrerebbe potersi estendere anche alle entrate correnti se è vero che gli incassi che l'Unione gestisce per i Comuni tornerebbero anch'essi a questi ultimi.
In un meccanismo che lega spesa di personale ed entrate correnti, una scelta diversa rischia di disincentivare fortemente l'associazionismo. Si pensi al caso di un Comune che stia valutando di formare una Unione per razionalizzare la gestione di una o più funzioni. Dapprima quel Comune potrebbe risultare "virtuoso" nel calcolo del Dm, ad esempio con un rapporto tra spesa di personale ed entrate di 20 su 80, ovvero il 25%.
Una volta formata l'Unione e trasferita, per ipotesi, la Polizia Locale e i relativi incassi, tale rapporto peggiorerebbe. Da un lato la spesa resterebbe immutata a 20, ma dall'altro le entrate comunali scenderebbero, ad esempio a 70 con una percentuale del 28,57%.
In sostanza, il Comune "virtuoso", per effetto della scelta di associarsi - che il legislatore ha individuato come mezzo per migliorare i servizi resi alla collettività - vedrebbe peggiorare i propri parametri e la propria capacità di assumere, con la conseguenza di impedire scelte che altrimenti sarebbero state possibili. Un effetto penalizzante, che rischia peraltro di incentivare lo scioglimento delle Unioni esistenti.
In effetti, di segno opposto a quelle della delibera in commento erano state le conclusioni tratte dalla Sezione Lombardia, con la deliberazione 44/2022 (si veda Nt+ Enti locali & edilizia del 28 ottobre 2022): in quella sede i magistrati contabili avevano ritenuto che «Simmetricamente, per quanto riguarda le entrate, occorre riguardare alla regola dettata dall'articolo 33, comma 2, (…) secondo una prospettiva di consolidamento dei conti del comune e dell'unione in relazione alle funzioni che il singolo comune esercita, sia direttamente, sia tramite l'unione. (…) infatti, le nuove norme "(…) istituiscono un rigoroso vincolo tra la spesa per il personale e le entrate correnti"».
In un sistema improntato sul rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti, cioè, se è necessario consolidare tra Comune e Unione la prima, appare logico e indispensabile assommare anche le seconde, in modo che la ratio del Dl 34/2019 venga garantita appieno.
Risulterebbe indispensabile, a questo punto, un chiarimento definitivo.