Appalti

Comuni non capoluogo e appalti Pnrr, per beni e servizi aggiudicazione fino all'intero sottosoglia comunitario

Più problematica la questione dei lavori (che non siano di manutenzione ordinaria) per cui l'ente può procedere direttamente nel limite dei 150mila euro

di Stefano Usai

Con una recente Faq, il ministero del Lavoro risolve la questione della competenza dei Comuni non capoluogo nell'aggiudicazione degli appalti del Pnrr.

É noto che la problematica è stata posta dall'articolo 52 del Dl 77/2021 che (modificando l'articolo 1 dello Sblocca Cantieri, Dl 32/2019 convertito dalla legge 55/2019) ha da un lato ribadito la competenza dei Comuni non capoluogo circa l'aggiudicazione degli appalti tradizionali ma, di contro, ha imposto che per l'aggiudicazione degli appalti anche finanziati solo in parte dal Pnrr/Pnc, il Comune non capoluogo è tenuto ad avvalersi della stazione appaltante di un ente sovracomunale anche non qualificata.

In particolare, oltre alle ipotesi del comma 4 dell'articolo 37 del Codice, l'articolo 52 prevede la possibilità di delegare l'aggiudicazione all'Unione dei comuni, al comune capoluogo di provincia, alla stessa provincia o alla città metropolitana.

Con la successiva circolare del Mef 17 dicembre 2021, si è chiarito che il Comune non capoluogo di provincia, rispetto agli appalti del Pnrr/Pnc ha una competenza limitata ad aggiudicare contratti infra 40mila euro per beni e servizi e infra 150mila per i lavori.

Qualora, però la stessa stazione appaltante risultasse qualificata le possibilità di aggiudicazione (degli appalti del Pnrr/Pnc) sono più ampie potendo assegnare direttamente beni e servizi fino al sottosoglia comunitario (al di sotto dei 215mila euro e servizi sociali al di sotto dei 750mila euro) e, per lavori di manutenzione ordinaria, per importi inferiori al milione di euro.

Da qui, però, la questione posta al fatto che il sistema di qualificazione non risulta ancora avviato e, nel periodo transitorio, le stazioni appaltanti si devono ritenere qualificate con la sola iscrizione Ausa, peraltro necessaria per essere identificate come stazioni appaltanti a pena di nullità degli atti adottati.

L'istanza per un chiarimento è stata posta al ministero del Lavoro, in relazione all'«Avviso pubblico 1/2022 PNRR - Next generation Eu - Proposte di intervento per l'inclusione sociale di soggetti fragili e vulnerabili».

Il riscontro
Il quesito (n. 52 riferito all'articolo 13 dell'avviso «Modalità di gestione degli interventi») pone come detto la questione della definitiva interpretazione dell'ambito operativo delle stazioni appaltanti dei comuni non capoluogo. In particolare, partendo dalla considerazione che «non è stato ancora emanato il DPCM sulla qualificazione delle stazioni uniche appaltanti, CUC e Soggetti Aggregatori di cui all'articolo 38 del Codice degli Appalti, e che ai sensi dell'art. 216 comma 10 del Codice, fino alla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA)» si è richiesto, appunto «se per tutte le procedure di affidamento afferenti alla Missione 5 del PNRR, il Comune non capoluogo di provincia, qualora iscritto all'AUSA, possa procedere autonomamente agli affidamenti senza obbligo di aggregazione ai sensi dell'articolo 52, comma 1.2, del D.L. n. 77/2021».
Il quesito pur limitato alla Missione 5 del PNRR «Inclusione e Coesione», si può ritenere a valenza generale e quindi a prescindere dalle missioni interessate.
Secondo la risposta «ai sensi dell'art. 216 comma 10 del Codice dei contratti pubblici, fino alla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti AUSA». Da qui la conseguenza logica secondo cui «il comune non capoluogo iscritto all'Anagrafe Unica delle Stazione appaltanti, potrà procedere autonomamente, senza essere soggetto agli obblighi individuati al comma 4 dell'articolo 37». In ambito sottosoglia, pertanto, per beni e servizi la stazione appaltante del Comune non capoluogo potrà procedere direttamente senza necessità di delegare ad un ufficio appalti di ente sovracomunale (ad esempio dell'unione dei comuni di cui, eventualmente, facesse parte). Più problematica la questione dei lavori (che non siano di manutenzione ordinaria) per cui il comune non capoluogo può procedere direttamente nel limite dei 150mila euro.

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