Comuni alla prova delle definizioni agevolate
La legge di bilancio 2023 (Legge 197/2022) ha introdotto numerose misure agevolative volte a definire i rapporti creditori pregressi, alcune delle quali riguardano direttamente anche gli enti locali. Misure in alcuni casi direttamente applicabili ai comuni ed in altri, invece, rimesse alla decisione discrezionale degli enti.
La cancellazione dei ruoli
I commi 222 e seguenti dell'articolo 1 della legge 197/2022 hanno previsto una nuova cancellazione dei carichi iscritti a ruolo più vetusti, che fa seguito a quelle approvate negli scorsi anni. La disposizione riguarda i debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, non superiore a 1.000 euro, considerando capitale, interessi e sanzioni, risultanti da carichi consegnati agli agenti della riscossione (quindi ad Ader e ai soggetti che l'hanno preceduta) dal 2000 al 2015. Mentre la cancellazione, che sarà perfezionata il 31 marzo, dei crediti delle agenzie fiscali e degli enti pubblici previdenziali riguarderà l'intero carico, nel caso degli enti locali, l'eliminazione è solo parziale. Quest'ultima si limita infatti alle sanzioni ed agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, compresi quelli che maturano dopo la scadenza della cartella di pagamento (articolo 30 del Dpr 602/1973), nonché alla maggiorazione di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/1981, per le sanzioni amministrative diverse da quelle tributarie (incluse le sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada). Restano invece dovuti il capitale e le spese per le procedure esecutive e le notifiche. Gli enti locali possono tuttavia precludere che tale cancellazione si verifichi, mediante l'adozione di una apposita deliberazione consiliare, trattandosi di materia regolamentare ex articolo 52 del Dlgs 446/1997, da approvarsi entro il 31 gennaio prossimo. Deliberazione la cui proposta deve essere assoggettata al parere dei revisori e, qualora la cancellazione riguardi carichi tributari, da comunicarsi al ministero dell'Economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del Dl 201/2011. La scelta dipenderà dall'impatto che la cancellazione ha sui residui attivi dell'ente. Buona parte delle somme eliminate sono accertate in bilancio al momento dell'incasso (il principio contabile 4-2 stabilisce infatti, al punto 3.7.1, che «le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa») e quindi non sono iscritte tra i residui. Sono invece di norma accertate contabilmente con la notifica dell'avviso di accertamento le sanzioni comprese nello stesso. Inoltre, trattandosi di crediti piuttosto vetusti è probabile che gli stessi siano integralmente svalutati, mediante l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità o addirittura stralciati dal conto del bilancio, come espressamente consentito dal principio contabile della competenza finanziaria. Al di la della scelta del comune, che va comunicata entro il medesimo termine del 31 gennaio ad Agenzia delle entrate riscossione, utilizzando l'apposito modulo pubblicato sul sito della medesima, per tutti i debiti potenzialmente cancellabili, anche solo parzialmente, la riscossione resta sospesa fino al 31 marzo prossimo.
La definizione agevolata
I commi 231 e seguenti della legge di bilancio consentono ai debitori di definire in modo agevolato gli importi risultanti dai carichi iscritti a ruolo nel periodo dal 2000 fino al 30 giugno 2022. La definizione consente agli stessi di beneficiare della cancellazione delle somme relative alle sanzioni, agli interessi (questa volta non si specifica che deve trattarsi degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo), compresi quelli di mora di cui all'articolo 30 del Dpr 602/1973 e l'aggio dovuto all'agente della riscossione (presente nei ruoli consegnati fino al 2021). A condizione però che si provveda al pagamento del capitale e delle spese relative alle procedure esecutive e di notifica. La definizione va perfezionata presentando apposita dichiarazione all'agente della riscossione (utilizzando il modulo pubblicato sul sito dello stesso) entro il 30 aprile 2023 e provvedendo al pagamento delle somme dovute entro il 31 luglio, in unica soluzione, o fino a 18 rate (quindi fino al 2027), rate maggiorate degli interessi al 2%. Da rilevare che il mancato anche parziale pagamento di una rata o il suo ritardo superiore a 5 giorni impediscono alla definizione di avere effetto.
In questo caso i comuni non possono decidere di non dare applicazione alla definizione anzidetta. La medesima riguarderà non solo i ruoli successivi al 2015, ma anche quelli precedenti non oggetto (per scelta del comune o per previsione di legge) di cancellazione. Quindi, laddove il comune abbia deciso di non consentire lo stralcio dei ruoli di importo fino a 1.000 euro, il debitore, aderendo alla definizione, potrebbe comunque beneficiare dello stralcio dei medesimi importi che sarebbero stati eliminati con la cancellazione, dovendo però pagare il capitale e le spese.
La definizione agevolata, mentre, da un lato, ha un effetto negativo sui conti comunali, comportando l'eliminazione di residui attivi anche di recente formazione, magari non interamente svalutati, dall'altro, permette di incassare una parte consistente degli stessi. Ciò migliorerebbe le percentuali di incasso, con incidenza positiva sui futuri accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità. Per fronteggiare l'effetto negativo derivante dall'eliminazione dei residui attivi, la norma ha previsto la possibilità di spalmare l'eventuale maggiore disavanzo determinato dalla definizione agevolata (e anche dalla cancellazione dei ruoli ex comma 227) in non più di 5 annualità, in quote annuali costanti. Da rilevare comunque che la cancellazione ed il disavanzo potranno registrarsi solo dopo la formale comunicazione da parte di Ader delle partite oggetto di definizione, che, per effetto del suo perfezionamento solo con il pagamento di tutte le rate, potrà avvenire solo nel 2028 (pur se prudenzialmente l'ente dovrà considerare la svalutazione dei carichi potenzialmente interessati).
La definizione agevolata delle controversie
I commi 186 e seguenti della legge 197/2022 permettono inoltre la chiusura delle liti tributarie pendenti in ogni stato e grado di giudizio, comprese quelle innanzi alla Corte di cassazione, alla data del 1° gennaio 2023. Si tratta delle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro il 1° gennaio 2023 e quelle per le quali, alla data di presentazione della domanda, il processo non si è concluso con pronuncia definitiva. Pertanto, un ricorso oggetto di sentenza di primo grado non ancora definitiva alla data del 1° gennaio potrebbe diventare non più definibile se, prima della presentazione dell'istanza di definizione, la sentenza divenisse inoppugnabile. Tuttavia, tale circostanza non può verificarsi, poiché il comma 199 sospende per 9 mesi i termini di impugnativa delle pronunce giurisdizionali relative alle controversie definibili. Fatta eccezione per l'ipotesi di ricorsi pendenti avanti alla Cassazione per i quali, prima della domanda, intervenga una sentenza senza rinvio. La definizione agevolata deve essere richiesta con apposita istanza da presentare entro il 30 giugno e si perfeziona con il pagamento dell'importo dovuto entro la medesima data ovvero della prima rata in caso di opzione per la rateizzazione in un massimo di 20 rate trimestrali (per importi superiori a 1.000 euro), disciplinate dalle regole, in quanto compatibili, dettate dall'articolo 8 del Dlgs 218/1997. Con la definizione agevolata il contribuente beneficia di una riduzione dell'importo dovuto, pagando solo, a seconda dei casi, l'intero importo del valore della controversia (che come è noto riguarda solo il tributo e non anche sanzioni ed interessi, salvo che la controversia non riguardi solo la sanzione) ovvero una quota dello stesso, oscillante tra il 90% (nel caso di ricorso pendente iscritto in primo grado) e il 5% (nel caso di ricorso pendente in Cassazione se l'amministrazione fiscale è soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio).
Per legge la definizione agevolata si applica solo alle controversie in cui è parte l'Agenzia delle entrate, quella delle dogane e dei monopoli. Tuttavia, gli enti territoriali possono stabilire entro il 31 marzo 2023 di applicare la definizione anche alle controversie in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale (ossia una società in house, un concessionario ex articolo 52 del Dlgs 446/1997, altri soggetti concessionari come, ad esempio, il soggetto gestore del servizio rifiuti affidatario della Tari). La scelta deve essere effettuata «con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti», ossia mediante una delibera di natura regolamentare, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Dlgs 446/1997 dal consiglio comunale, previo parere dei revisori dei conti. La definizione non riguarda comunque le controversie relative alle entrate non tributarie, come ad esempio, il canone unico patrimoniale, la tariffa corrispettiva, il previgente Cosap e la vecchia TIA2 (articolo 238 del Dlgs 152/2006). Non si applica invece ai Comuni la definizione mediante accordo conciliativo, riferita solo alle controversie in cui è parte l'Agenzia delle entrate (comma 206), così come quella relativa alle transazioni relative a controversie avanti alla Corte di cassazione (comma 213).
(*) Vice presidente Anutel
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LE PROSSIME INIZIATIVE ANUTEL
INZIATIVE IN PRESENZA
- Frascati (Roma), 30/1/2023: Percorso guidato per la predisposizione del bilancio di previsione 2023 – 2025 (9,00-14,00)
- Arezzo, 31/01/2023: Imu - Tasi e nuova Imu: l'abitazione principale e le assimilazioni (9,30-16,30)
- Genova, 6/02/2023: Imu - Tasi e nuova Imu: l'abitazione principale e le assimilazioni (9,30-14,30)
- Tortona (Al), 9/02/2023: La costruzione del bilancio 2023/2025 e le chiusure 2022, alla luce delle novità normative in materia di finanza locale (9,00-14,30)
- Desenzano del Garda (Bs), La gestione contabile del Pnrr (9,30-16,30)
- Amelia, 13/02/2023: Gestione dei flussi finanziari Pnrr monitoraggio e rendicontazione - sistema Regis (9,00-16,00)
- Sesto al Reghena (Pn), 13/02/2023: Le principali novità in materia di tributi locali per il 2023 (9,00-16,30)
- Monza, 22/02/2023: Trasformazione digitale e gestione informatica dei documenti (9,00-14,00)
LE PROSSIME INIZIATIVE PER IL SETTORE TRIBUTARIO
- 27/1/2023: La riforma della giustizia tributaria (9,30-11,30)
- 21/02/2023: Notifica e imposizione negli "scenari" fisiologici e patologici delle società (9,00-12,00)
- 23/02/2023: Imu e aree edificabili corso base per nuovi funzionari - I modulo (10,00-12,00)
- 9/03/2023: Imu e aree edificabili corso base per nuovi funzionari - II modulo (10,00-12,00)
- 23/03/2023: Imu e aree edificabili corso base per nuovi funzionari - III modulo (10,00-12,00)
LE PROSSIME INIZIATIVE PER IL SETTORE FINANZIARIO
- 20/2/2023: Le novità della dichiarazione iva 2023 di interesse per gli enti locali le prossime iniziative per altri settori (10,00-12,00)
- 20/02/2023: I compiti e le funzioni dell' economo comunale le spese di rappresentanza (15,30-17,30)
LE PROSSIME INIZIATIVE PER ALTRI SETTORI
- 26/01/2023: I criteri di aggiudicazione delle procedure di gara alla luce delle recenti novità normative. aspetti operativi ed applicazione pratica-I MODULO (15,30-17,30)
- 2/02/2023: I criteri di aggiudicazione delle procedure di gara alla luce delle recenti novita normative. aspetti operativi ed applicazione pratica - II modulo (15,30-17,30)
14/02/2023: L'attività amministrativa ed i procedimenti tra liberalizzazioni, deregolamentazioni, semplificazioni, razionalizzazioni ed uso della telematica e degli algoritmi – I modulo (10,00-13,00)
17/02/2023: L'attività amministrativa ed i procedimenti tra liberalizzazioni, deregolamentazioni, semplificazioni, razionalizzazioni ed uso della telematica e degli algoritmi – II modulo (10,00-13,00)
24/02/2023: L'attività amministrativa ed i procedimenti tra liberalizzazioni, deregolamentazioni, semplificazioni, razionalizzazioni ed uso della telematica e degli algoritmi – III modulo (10,00-13,00)
7/03/2023: Tecniche di redazione degli atti amministrativi - I modulo (10,00-13,00)
10/03/2023: Tecniche di redazione degli atti amministrativi - II modulo (10,00-13,00)
14/03/2023: Tecniche di redazione degli atti amministrativi - III modulo (10,00-13,00)
FORUM SULLA FINANZA LOCALE 2023
Sede nazionale ANUTEL 3/02/2023 (9,00-16,30)
CORSO PER GLI ORGANISMI INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE (OIV)
PROGRAMMAZIONE, PERFORMANCE E RISK MANAGEMENT NEGLI ENTI LOCALI
Corso che consente l'acquisizione dei crediti formativi richiesti dalla legge ai componenti degli OIV.
Corso FAD 2023: Programmazione, Performance e Risk Management negli Enti Locali
- IL CORSO si terrà a partire da GENNAIO 2023 fino a FEBBRAIO 2023 (30/1 – 3-6-10-13-17-20-24-27/2) dalle ore 13 alle ore 16).
http://www.anutel.it/data/allegati/iniziative/corsofadGenFeb23.pdf