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Con la proroga dello stato d'emergenza Smart Working semplificato fino al 31 gennaio

Lo slittamento del termine concede agli enti più di tempo per dotarsi di una regolamentazione specifica

di Consuelo Ziggiotto

La proroga dello stato di emergenza sanitaria al 31 gennaio 2021 impatta sulla normativa che disciplina il lavoro agile semplificato, posticipando di un mese il termine di efficacia delle deroghe introdotte nell'ambito dell'articolo 87, comma 1, lettera b) del decreto «Cura Italia», quelle che di fatto consentono di applicare il lavoro agile in deroga agli obblighi informativi e all'accordo con il lavoratore. Questo perché l'articolo 87 ancora il lavoro agile quale modalità ordinaria con la quale rendere la prestazione lavorativa, al termine dell'emergenza sanitaria, ovvero a una data antecedente stabilita con Dpcm.

Nel complesso quadro normativo di riferimento va tenuto in evidenza che tra il Decreto «Cura Italia» e l'ultima proroga dello stato di emergenza intervenuta a opera del decreto legge n. 125 del 7 ottobre, si è messo l'articolo 263 del decreto Rilancio che ha mostrato l'evidenza di una progressiva uscita dalla normativa emergenziale in tema di lavoro agile.

Il decreto Rilancio ha disposto infatti una serie di scadenze intermedie che hanno indicato nel 31 dicembre, il termine del lavoro agile semplificato.

A ben vedere l'articolo 263 ha cronologicamente dapprima esplicitato la cessazione delle limitazioni correlate alla necessità di giustificare la presenza nei luoghi di lavoro a partire dal 15 settembre (lettera a), comma 1, dell'articolo 87 del Dl 18/2020), disponendo infine l'applicazione del lavoro agile semplificato al 50% dei lavoratori impiegati in attività smartizzabili (deroghe di cui alla lettera b), comma 1, dell'articolo 87 del Dl 18/2020) fino al 31 dicembre.

Vale a dire che a luglio scorso, la conversione in legge del decreto Rilancio ha posticipato oltre l'emergenza sanitaria (in quel momento era il 15 ottobre) la "regola" del lavoro agile quale modalità ordinaria con la quale prestare l'attività lavorativa, nella semplificazione delle sole deroghe correlate agli accordi e agli obblighi informativi.

Sfuma ora la certezza che il termine del lavoro agile semplificato sia il 31 dicembre questo perché l'articolo 87 del decreto «Cura Italia» rimane per l'appunto agganciato al termine dell'emergenza sanitaria, ovvero a un Dpcm che ne indichi il termine anticipatamente.

La porta aperta di un'emergenza che non si chiude, posticipa per ora al 31 gennaio il termine del lavoro agile quale mood lavorativo, dando agli enti un mese in più di tempo per dotarsi di una regolamentazione specifica e di un accordo che sancirà la fine di un'applicazione ex lege di un istituto ma che vedrà attivato il lavoro agile solo su richiesta specifica dei lavoratori.

Questo a condizione che un Dpcm diversamente non disponga da qui a fine anno.

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