Personale

Con la proroga dello stato di emergenza Smart Working semplificato fino al 31 luglio

Le deroghe all'accordo individuale e agli obblighi informativi sopravviveranno fino a fine luglio

di Consuelo Ziggiotto e Davide d'Alfonso

È in arrivo la proroga dell'emergenza sanitaria per l'epidemia da Covid-19, con differimento del termine, oggi fissato al 30 aprile, fino al 31 luglio prossimo.
Una delle prime e più rilevanti conseguenze del posticipo del termine è il differimento del regime emergenziale per il lavoro agile. Questo perché il decreto Cura Italia, introducendo lo smart working semplificato, lo ha sin da subito agganciato al termine dell'emergenza sanitaria o a una data antecedente fissata da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la Pubblica amministrazione.

È presto detto, le deroghe all'accordo individuale e agli obblighi informativi sopravvivono fino al 31 luglio lasciando alle amministrazioni più tempo per l'adozione degli strumenti regolamentari relativi alla gestione del lavoro agile in modalità ordinaria.

Lo smart working rimane quindi vaccino organizzativo che va applicato dal datore di lavoro e non è attivato su richiesta del lavoratore.

Meno certa è invece la misura con la quale il lavoro agile semplificato andrà applicato.

Fino al 30 aprile guida quel 50% del personale impiegato in attività che possono essere svolte in tale modalità, indicato all'articolo 263 del decreto Rilancio. Questa ultima disposizione tuttavia, non è mai stata agganciata al termine dell'emergenza sanitaria ma a un diverso termine di volta in volta prorogato

L'ultimo intervento in materia è stato a opera del Dl 183/2020 "Milleproroghe", che ha allineato il termine di vigenza dell'articolo 263 del Dl 34/2020 al 30 aprile.

Non ultimo, il Dm 19 ottobre 2020 che ha fornito precise istruzioni su come applicare il lavoro agile semplificato, è stato prorogato anch'esso fino al 30 aprile dal Dm 20 gennaio scorso.

Si profila all'orizzonte un nuovo disallineamento atteso che il termine di vigenza dell'articolo 263 del Dl 34/2020 è e rimane, fino a nuovi interventi, il 30 aprile, insieme alle istruzioni contenute nel Dm 19 ottobre 2020.

Fuori dall'artivolo 263, a guidare le amministrazioni nella percentuale con la quale applicare il lavoro agile, rimarrebbe l'articolo 14 della legge 124/2015, che ha previsto, come noto, diverse percentuali minime in caso di adozione o meno del Pola da parte degli enti. Giova precisare tuttavia, che la formulazione dell'articolo 14 rinvia a una percentuale di dipendenti ai quali applicare lo smart working, che ne facciano richiesta, sottendendo quindi la fuoriuscita dalle deroghe specifiche previste dall'articolo 87 del Dl 18/2020.

Si attende la disposizione ufficiale anche per comprendere quali siano infine gli effetti sulle tutele specifiche per i lavoratori fragili, da poco incise dall'intervento del decreto Sostegni e posticipate fino al 30 giungo.

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