Fisco e contabilità

Con la ripresa della riscossione in campo i «nuovi» tassi d'interesse

La natura di ciascun tasso e la corretta gestione all'interno dell'ufficio entrate

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di Nicola Tonveronachi e Alessandro Maestrelli

Con la fine del mese di settembre è finito il periodo di sospensione della riscossione coattiva in base all'articolo 68 del Dl 18/2020, limitatamente agli atti esecutivi (ingiunzioni e accertamenti esecutivi scaduti) in scadenza nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 il 31 agosto 2021.

Con la ripresa della riscossione coattiva entrano effettivamente in vigore le disposizioni previste dalla legge 160/2019 (Legge di bilancio 2020) in merito alla fase esecutiva del nuovo strumento di riscossione: il cosiddetto «accertamento esecutivo» o «atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali».

Per questo, è utile soffermarsi sulla corretta gestione dei tassi di interesse introdotti dall'articolo 1, comma 802, della legge 160/2019 (per gli accertamenti esecutivi riscossi senza l'intervento di Ade-R) e dall'articolo 1, comma 792, lettera i), della legge 160/2019, tema questo non sempre chiaro – negli uffici comunali di competenza e in quegli delle società affidatarie/appaltatrici dei servizi connessi - e quindi correttamente applicato agli atti di riferimento. Prima di focalizzare l'attenzione sugli interessi menzionati, è utile precisare che questi tassi vanno ad aggiungersi ai 2 tassi equivalenti (per gli accertamenti e per i rimborsi) previsti dall'articolo 1, comma 165, della legge 296/2006.

Andiamo quindi a riepilogare la natura di ciascun tasso e la corretta gestione all'interno dell'Ufficio Entrate:
tasso articolo 1, comma 165, della legge 296/2006: si applica, nella stessa misura, sia in fase di accertamento che in fase di rimborso. É pari al tasso legale aumentato fino al 3% e decorre, con maturazione giorno per giorno, da quanto il credito è divenuto esigibile (data di scadenza della rata ordinaria in caso di accertamento) o dalla data dell'eseguito pagamento, in caso di rimborso. Tale tasso non è stato in alcun modo interessato dalla novità dell'accertamento esecutivo, posto che ha come dies a quo la scadenza ordinaria e come termine la data di emissione dell'atto di accertamento;
• tasso articolo 1, comma 792, lettera i), della legge n. 160/2019: si applica, nella misura di cui all'articolo 30 del Dpr 602/1973, sugli accertamenti esecutivi posti in riscossione coattiva da Ade-R. Il tasso di interesse decorre, con maturazione giorno per giorno, dal giorno successivo alla notifica degli accertamenti esecutivi;
tasso articolo 1, comma 802, della legge 160/2019: si applica nella fase successiva all'esecutività dell'avviso di accertamento quando quest'ultimo non è riscosso tramite Ade-R. Il tasso in parola si applica su tutte le somme escluse sanzioni, interessi, spese di notifica e oneri di riscossione, decorsi 30 giorni dall'esecutività dell'atto (spirare del termine di ricorso per gli accertamenti tributari e 60 giorni dalla notificazione per gli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali). Il tasso di interesse in commento è pari al tasso di interesse legale maggiorato, con apposita deliberazione da parte dell'ente adottata in base all'articolo 52 del Dlgs 446/1997, di 2 punti percentuali.

Dalla disamina si evince che il quadro normativo del tasso di interesse sulla fase accertativa e di rimborso è rimasto invariato rispetto all'ordinamento positivo al 31 dicembre 2019. La riforma operata dalla legge di bilancio sul fronte dei tassi di interesse opera esclusivamente «lato riscossione», prevedendo un regime "agevolato" (tasso definito normativamente e con retrodatazione dell'efficacia al giorno successivo alla notifica dell'avviso) per Ade-R e un regime "ordinario" per la riscossione diretta o con soggetti articolo 52, comma 5, lettera b), del Dlgs 446/1997, che dispone l'applicazione di un tasso base con possibilità di incremento "cappato" al 2% e con decorrenza decorsi 30 giorni dall'esecutività dell'atto.

Per quanto riguarda la gestione, da parte degli enti locali, dell'Ufficio Entrate che si occupa anche di riscossione coattiva diretta, resta immutata la possibilità di mantenere un tasso di interesse unico sia per l'accertamento che per la riscossione anche se, in caso di volontà di massimizzare il predetto tasso, è necessario rinunciare all'1% ulteriore di crescita in fase accertativa e di rimborso (max legale+3%), al fine di allinearsi al tasso della fase di riscossione (max legale+2%).

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