Urbanistica

Con sismabonus ed ecobonus lo stato di avanzamento lavori si duplica

Secondo la Dre del Veneto la divisione tra più interventi ai fini del Sal al 30% sembra un obbligo e non una facoltà

di Luca De Stefani

La suddivisione dell'intero intervento agevolato con il superbonus del 110% tra i più interventi (ad esempio, sismabonus ed ecobonus), per il raggiungimento del Sal del 30% per almeno uno di essi, introdotta dalla Dre del Veneto n. 907-1595-2021, sembra un obbligo e non una facoltà. Pertanto, se i lavori strutturali antisismici sono terminati nel 2021, mentre devono ancora iniziare quelli relativi al cappotto, al cambio della caldaia e alla sostituzione delle finestre, l'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura parziale può essere effettuata solo per gli acconti e/o il saldo pagati quest'anno per il super sismabonus, ma non anche per gli anticipi pagati quest'anno per il super ecobonus, neanche se i lavori antisismici già terminati consentono di raggiungere il 30% dell'intervento complessivo (eco più sisma).

Per la Dre del Veneto, in caso di ecobonus e sismabonus, per determinare il 30% è «consentito» eseguire il calcolo «separatamente per ciascuno dei due interventi del superbonus (efficientamento energetico e antisismici)». In realtà, non si dovrebbe trattare di una possibilità, ma di un obbligo, in quanto se si volesse considerare il 30% dell'intervento complessivo (sisma più eco) per poter esercitare l'opzione per tutti gli anticipi/acconti del 2021 (sisma più eco), non si riuscirebbe ad inviare alle Entrate la comunicazione per gli acconti dell'ecobonus non iniziati, in caso di lavori antisismici già effettuati nel 2021 per più del 30% dell'intervento complessivo (sisma più eco).

In questo caso, infatti, senza il rigo «codice ricevuta Enea», il software di controllo delle Entrate scarta il modello da inviare. Il calcolo separato, invece, consente di arrivare al Sal del 30% anche a quei contribuenti che, dovendo effettuare un intervento complessivo agevolato, ad esempio, sia al super ecobonus che al super sismabonus, hanno raggiunto il 30% solo per uno dei due interventi. In questo caso, naturalmente, l'opzione riguarderà solo gli acconti riferiti all'intervento per il quale è stato raggiunto il Sal del 30 per cento.Secondo la risposta n. 538/2021 (non è applicabile a questi casi la risposta n. 791/2021), il 30% va calcolato «sull'ammontare complessivo delle spese riferite» a ciascun intervento complessivo e non «sull'importo massimo di spesa ammesso alla detrazione».

Non vanno considerati, però, gli importi per gli altri bonus non 110% o quelli non agevolati (tranne l'extra soglia, che si considera). Una volta raggiunto il 30% dell'intervento, però, tutte le spese già pagate (anche se di una percentuale inferiore o superiore rispetto al 30% della spesa complessiva) possono essere oggetto di cessione o sconto in fattura parziale per il loro intero ammontare, naturalmente, nei limiti delle spese massime agevolate, in quanto non è necessario ripartire questi limiti di spesa proporzionalmente ai Sal dell'intervento complessivo.

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