Appalti

Concessioni, la crisi non basta a motivare lo sconto

Corte conti: la presenza di una fase avversa del ciclo economico è insita nel rischio di impresa

di Anna Guiducci

L'applicazione di norme di carattere privatistico nella gestione di un contratto non esime il comune dall'obbligo di aderire ai canoni di trasparenza, concorrenzialità e di efficiente utilizzo delle risorse pubbliche, da valorizzare nella misura massima possibile e nel rispetto della disciplina europea degli aiuti di Stato. Con la deliberazione n. 129/2021 la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia, nel richiamare il pensiero delle Sezioni Riunite in sede di controllo (n. SSRRCO/7/2021/QMIG), chiarisce che i principi (rilevanti anche in sede giuscontabile) di trasparenza, pubblicità e concorrenza ostano alla concessione di benefici individuali a favore dei titolari della disponibilità di beni pubblici, laddove non accompagnati da interventi compensativi a vario titolo.

Nell'esercizio della riconosciuta capacità di diritto privato, la Pubblica amministrazione deve sempre dunque rispettare il cd. "vincolo di funzionalizzazione" al perseguimento del pubblico interesse. Alla Corte viene chiesto di conoscere se l'ente locale, in assenza di un'azione giudiziaria, possa accettare una proposta di riduzione del canone di locazione di porzione del traliccio di proprietà del comune, presentata da una società di telecomunicazioni sulla base di invocate difficoltà economiche. A parere dei magistrati, anche se le variate condizioni di mercato possano aver ridotto le prospettive di profitto del soggetto privato, la presenza di una fase avversa del ciclo economico, in una logica di mercato, è insita nel rischio di impresa.

Al di fuori delle ipotesi di sopravvenuta eccessiva onerosità, per le quali l'articolo 1467 del Codice Civile dispone la possibilità di risoluzione del contratto, qualunque intervento a posteriori, quale la rinegoziazione dello stesso, deve essere attentamente valutato e adeguatamente motivato.

Nel caso in analisi, non si ravviserebbero peraltro elementi di similarità con la fattispecie eccezionale creatasi come conseguenza di provvedimenti restrittivi a carico di alcune attività economiche operati dal Governo italiano durante la pandemia. L'adozione di determinazioni volte alla riduzione di entrate dell'ente locale deve dunque essere adeguatamente motivata, anche in considerazione dell'eventuale significativa diminuzione del valore di mercato del bene locato, dell'impossibilità in caso di cessazione del rapporto con il contraente privato di utilizzare in modo proficuo per la collettività il bene e della possibilità di salvaguardia degli equilibri di bilancio. A fronte della riduzione del corrispettivo per il godimento concesso al soggetto privato, l'ente locale dovrebbe in ogni caso reperire le risorse per finanziare le proprie attività istituzionali, realizzando una specifica variazione del bilancio.

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