Appalti

Concessioni, l'Rti orizzontale può scorporare la prestazione unica del bando senza perdere la sua "natura orizzontale"

La decisione del concorrente - afferma il Tar Piemonte - è legittima e giustificata da scelte organizzative

di Massimo Frontera

Un raggruppamento orizzontale che partecipa a una gara di concessione scorporando, in sede di offerta, la prestazione unica indicata nel bando e indicando per ciascun componente dell'Rti la sua quota di prestazione, non per questo perde la sua caratterizzazione di raggruppamento orizzontale. È, in estrema sintesi, il principio affermato dal Tar Piemonte (prima sezione) nella pronuncia n.423/2020 pubblicata il 27 giugno. Oggetto del contendere è l'appalto di concessione per l'affidamento dei servizi di gestione del negozio all'interno del Museo Egizio di Torino. Nell'elencare i diversi servizi - "gestione del Museumshop, servizio di merchandising e servizio editoriale" - il bando li riuniva in un'unica classificazione CPV denominata "servizi di musei".

Nella sua offerta in qualità di Rti orizzontale, il concorrente poi risultato aggiudicatario ha scorporato quest'ultima classe unica di servizi di musei, attribuendo al mandatario del raggruppamento orizzontale lo svolgimento in esclusiva del servizio editoriale e lo svolgimento al 50% il servizio di merchandising. In modo complementare, al mandante è stato attribuito lo svolgimento in esclusiva del servizio di gestione del negozio e lo svolgimento al 50% del medesimo servizio di merchandising.

Secondo l'obiezione del ricorrente - respinta dal Tar - il fatto di aver scorporato e ripartito all'interno del Rti i diversi servizi di cui si compone la concessione, caratterizza in modo verticale (e non più orizzontale, come indicato nell'offerta) l'offerta del raggruppamento, si sensi dell'articolo 48 del codice appalti. Nel respingere la contestazione, i giudici del Tar, anche a una attenta lettura dei documenti di gara, hanno concluso che «il riparto interno al raggruppamento delle attività spettanti a ciascun componente rientra nelle scelte organizzative ed imprenditoriali dello stesso raggruppamento, senza che ciò trasformi il raggruppamento medesimo da orizzontale a verticale».

«Nel caso in esame - precisano i giudici - non vi sono elementi per ritenere che l'aggiudicatario abbia inteso partecipare alla gara con un raggruppamento verticale o che abbia voluto scorporare le prestazioni oggetto di concessione in principali e secondarie poiché il controinteressato si è limitato, in conformità alla lex specialis di gara, nonché a quanto previsto dall'art. 48, comma 4 del decreto legislativo, ad indicare in termini percentuali le parti del servizio (complessivamente considerato) svolte da ciascun componente». Peraltro, i giudici ricordano che nel caso delle concessioni alcuni articoli del codice, incluso il 48, si applicano «in quanto compatibili».

Respinta dal Tar anche l'ulteriore contestazione del ricorrente secondo cui la mandataria, secondo l'articolo 83 del codice appalti, dovrebbe possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. Circostanza che sarebbe smentita dal citato assetto organizzativo indicato dal Rti aggiudicatario. Anche nel caso dell'articolo 83 vale l'applicazione alle concessioni «in quanto compatibile». La soluzione indicata dai giudici arriva dal bando di gara stesso, nel quale si specifica che tra i servizi posti in gara non è possibile indicare in anticipo quello prevalente o maggioritario (in base ai ricavi economici).
Il committente ha infatti precisato che «nel caso in esame non è possibile identificare a priori quale possa essere la prestazione "principale" o, comunque, quella più importante dal punto di vista economico, in quanto non è prevedibile quale servizio rivesta maggior valore economico, essendo tale valore determinato esclusivamente dal risultato dalle vendite che, peraltro, non è costante nel tempo e fluttua in funzione della domanda del pubblico».



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