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Concessioniari autostradali, l'Autorità dei trasporti deve "cedere" i dati sui quali ha definito i criteri tariffari

Il Consiglio di Stato accoglie l'appello di Tangenziale di Napoli Spa ribaltando la sentenza del Tar. Anche le banche dati sono documenti amministrativi "accessibili"

di Massimo Frontera

L'Autorità di regolazione dei Trasporti deve mettere a disposizione della concessionaria autostradale Tangenziale di Napoli Spa i «"dati utilizzati dall'Autorità ai fini della determinazione del tasso di remunerazione del capitale investito (Wacc) con la metodologia indicata al paragrafo 16 della delibera n. 79/2019 e, più specificatamente, gli elementi che hanno concorso alla definizione dei criteri di cui al paragrafo 16.5 della delibera stessa", nonché dei dati ricavati "sulla base di detta banca dati che hanno consentito all'Autorità di stimare il gap di efficienza e di individuare i target di recupero di efficienza annuali"».
Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, Sezione Sesta con la pronuncia pubblicata lo scorso 22 giugno, con la quale i giudici di Palazzo Spada hanno ribaltato la opposta conclusione del Tar Piemonte.

Nell'articolato e serrato contenzioso avviato dai concessionari intorno al tema della ridefinizione dei criteri di determinazione delle tariffe, il gestore partenopeo mette a segno un piccolo goal, ottenendo la messa a disposizione dei dati specifici che nel suo caso sono stati utilizzati per le determinazioni dell'Authority. Resta sospeso il più generale contenzioso delle concessionarie contro le originarie deteminazioni dell'Autorità sul nuovo sistema tariffario, che ha raccolto i ricorsi - tuttora pendenti - di 16 concessionari autostradali. E senza dubbio resta questo il cuore del conflitto aperto tra concessionari autostradali e Pa.


Tuttavia, merita menzione la vittoria del concessionario, che ha incrinato la tetragona opposizione del Tar Piemonte. Nel caso specifico dell'appello presentato dalla Tangenziale di Napoli, i giudici del Consiglio di Stato non hanno condiviso le argomentazioni del primo giudice, il quale aveva infine ritenuto legittimo il diniego di accesso agli atti opposto dall'Autorità.

Dal momento che il concessionario ha fatto richiesta di accesso agli atti ai sensi della legge sulla trasparenza degli atti amministrativi, il nodo della questione sta «nella riconducibilià entro la nozione di documento amministrativo dei dati e delle informazioni utilizzate dall'Autorità nell'ambito del procedimento che ha portato alle delibere con le quali è stato ridisegnato il sistema dei pedaggi autostradali». Alla fine la risposta è positiva, anche nel caso delle banche dati - includendo sia le informazioni di base, sia le elaborazioni ottenute attraverso il software di gestione della banca dati stessa - ma con alcuni limiti importanti.

Tra l'altro, il Consiglio di Stato, sottolinea che le «indefettibili esigenze di controllo che devono contraddistinguere l'attività regolatoria delle Autorità indipendenti comporta, di necessità, un accentuato onere di trasparenza, che deve essere completa e riguardare tutti gli elementi utilizzati dall'Autorità nel processo valutativo che porta ad un dato assetto regolatorio, a ciò non potendo ostare il fatto che il divenire della decisione avvenga anche attraverso dati provenienti da archivi informatici».

I giudici fissano però due importanti paletti. Il primo, direttamente derivato dalla legge sulla trasparenza amministrativa , è che "l'ostensione" della documentazione e dei dati richiesti non può riguardare un insieme indistinto o una totalità di documenti richiesti a scopo "esplorativo". Piuttosto, «l'oggetto dell'accesso va circoscritto mediante la puntuale indicazione di atti determinati (o determinabili)». Con il secondo principio, invece, si precisa, sempre richiamandosi alla legge 241/90, che l'oggetto dell'accesso non può riferirsi «"alle mere bozze ed appunti", dovendosi confermare la legittimità del relativo diniego. Come già più volte ripetuto, oggetto del diritto di accesso possono essere i documenti già "formati"».

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