Appalti

Concordato, legittimo escludere dalla gara chi guida un'Ati: la Corte Costituzionale chiude la querelle

Bocciati i dubbi di disparità di trattamento rispetto a chi partecipa in forma singola o in qualità di mandante sollevati da Tar Lazio e Consiglio di Stato

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di Mauro Salerno

Non sono incostituzionali le norme susseguitesi nel codice appalti e nella legge fallimentare dal cui incrocio emerge che nei casi in cui finisca in concordato di continuità aziendale un'impresa singola (o aggregata in seconda fila in un'Ati) può continuare a partecipare alle gare d'appalto, mentre questa possibilità è esclusa se l'impresa si trova nella condizione di capofila di un raggruppamento. È la conclusione cui è giunta la Corte costituzionale con la sentenza n. 85/2020, depositata l'8 maggio.

La sentenza boccia i dubbi di legittimità Costituzionale sollevati dal Tar Lazio e dal Consiglio di Stato - che partiti da due diverse vicende - erano arrivati alle medesime conclusioni: trattare in modo diverso un'azienda in concordato, rispetto alla possibilità di partecipare a una gara d'appalto, soltanto per il fatto di gareggiare da sola o in qualità di capogruppo sarebbe da considerare incostituzionale, violando tra gli altri anche l'articolo 41 della Carta sulla libertà dell'iniziativa economica privata.

A prima vista conclusioni non infondate. Eppure la Corte dopo un'articolata disamina giuridica - sui rapporti tra codice appalti e legge fallimentare - le rispedisce al mittente.

Secondo i giudici della Consulta il trattamento differenziato, in negativo, per l'impresa finita in concordato mentre si trovava alla guida di un raggruppamento di aziende non è ingiustificato. Anzi. Nella sentenza si legge che " non vi è dubbio che la diversa modalità di
partecipazione non è indifferente dal punto di vista dell'interesse della stazione appaltante, per la quale segnatamente la posizione dell'impresa mandataria di un Rti assume rilievo e valore differenziato".

L'aspetto chiave risiederebbe nel rapporto di speciale responsabilità che l'impresa capogruppo assume nei confronti della stazione appaltante rispetto alle altre imprese riunite "quale loro rappresentante esclusiva e quale garante, anche per conto delle mandanti, della corretta esecuzione dell'appalto". " La mandataria - si legge ancora - , oltre a rispondere in proprio delle prestazioni prevalenti o principali, è sempre responsabile in solido nei confronti della stazione appaltante per l'esecuzione di tutte le prestazioni
previste dal bando di gara, anche quelle scorporabili o secondarie di competenza delle mandanti. La partecipazione alla gara di una mandataria in concordato preventivo con continuità aziendale potrebbe costituire motivo di pregiudizio aggiuntivo per la stazione appaltante, che si vedrebbe esposta al rischio del fallimento dell'unico debitore comunque solidale".

Per questo, è la conclusione, la scelta di trattare in modo differente le varie situazioni "può essere considerata opinabile" ma non va considerata irragionevole, piuttosto come una giustificata espressione della discrezionalità del legislatore. Caso chiuso.

La sentenza della Corte Costituzionale

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