Concorsi, anche gli idonei vanno assunti per merito
La Pa deve sempre seguire l'ordine della graduatoria anche quando attinge da quella per un'altra tipologia di assunzione
Se l'amministrazione decide di utilizzare gli idonei di una graduatoria concorsuale a tempo indeterminato, sebbene per assumere altro personale per esigenze a tempo, non è comunque libera di assumere questi ultimi «alla cieca» o magari seguendo un mero ordine alfabetico. L'Ente deve anche in questo caso rispettare l'ordine di graduatoria anche se tutti i posti a concorso siano stati regolarmente occupati. Ciò nel rispetto del principio inderogabile della meritocrazia secondo cui la Pa deve in ogni caso assumere i migliori, i più capaci; in qualunque modo abbia disponibile una possibile batteria di «idonei» per un ruolo da ricoprire ancorché per necessità di breve durata. E a ben vedere la privatizzazione del pubblico impiego non legittima affatto una facoltà di scelta «arbitraria», ha evidenziato la Cassazione nella sentenza 25986/2020, poiché legalità e imparzialità devono sempre, in ogni caso, contraddistinguere l'attività dell'amministrazione pubblica.
Concorso pubblico e graduatoria
A giudizio della Corte territoriale, l'amministrazione pur essendosi impegnata a utilizzare per le assunzioni a termine, le graduatorie degli idonei dei concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato, non era tenuta a seguirne l'ordine, ben potendo individuare «liberamente» i destinatari della proposta di impiego. Ebbene per la Corte di Cassazione questa lettura contrasta con il principio del «concorso» previsto dalla Costituzione. Infatti la selezione concorsuale costituisce la forma generale e ordinaria di reclutamento per le amministrazioni pubbliche, in quanto strumento per assicurare efficienza, buon andamento e imparzialità. La facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo queste deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell'amministrazione e in ogni caso solo laddove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle. Ne deriva che è in contrasto con i principi costituzionali l'utilizzazione di «liste» che non siano state formate all'esito di procedure rispondenti al principio del pubblico concorso, non solo quando il fine è quello di assumere personale a tempo indeterminato, ma anche quando l'intendimento è quello di instaurare o prorogare contratti a tempo determinato. In altre parole l'utilizzo per l'assunzione a tempo determinato di graduatorie formate all'esito di un pubblico concorso non può che comportare il rispetto dell'ordine della graduatoria.
Privatizzazione del pubblico impiego e principio di legalità
A ben vedere, anche quando l'amministrazione agisca con i poteri datoriali di tipo privatistico, una eventuale assunzione degli idonei, irrispettosa dell'ordine dei punteggi in graduatoria contrasta con i canoni costituzionali del buon andamento e della imparzialità della pubblica amministrazione. In altre parole anche a seguito della privatizzazione del pubblico impiego, lavoro pubblico e lavoro privato non possono essere assimilati pienamente. I cardini costituzionali di legalità e imparzialità concorrono in ogni caso a conformare la condotta della pubblica amministrazione e l'esercizio delle facoltà riconosciutele quale datore di lavoro pubblico in regime «contrattualizzato». E non sarebbe conforme ai suddetti principi operare la scelta dei destinatari dell'assunzione a tempo determinato senza osservare un criterio predeterminato e oggettivo e, dunque «controllabile». Dal che una diversa opzione si risolverebbe nel riconoscimento alla pubblica amministrazione di una facoltà di scelta del tutto arbitraria seppure nell'ambito di liste (alfabetiche nel caso di specie) di «idonei» a uno specifico ruolo o mansione.