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Concorsi, gli assenti per Covid hanno sempre diritto al recupero della prova

La violazione di questo principio determina l'annullamento del concorso

di Arturo Bianco

I candidati che non si sono potuti presentare a un esame perché malati di Covid hanno diritto a una prova supplementare, anche se non espressamente prevista dal bando. La violazione di questo principio determina l'annullamento del concorso. É questa l'indicazione dettata dalla sentenza della seconda sezione del Tar della Sicilia, sede di Palermo, n. 1427/2022. Dobbiamo ricordare che questo orientamento non è consolidato, basti ricordare la prima sezione del Tar della Puglia, sede di Bari, n. 152/2022 (su NT+ Enti locali & edilizia del 9 febbraio), che ha escluso la possibilità di una prova straordinaria e riservata se non prevista dal bando, mentre la posizione dei giudici siciliani è stata sostenuta dala sezione 3-bis del Tar di Roma, n. 463/2022 (su NT+ Enti locali & edilizia del 19 gennaio), dal Consiglio di Stato, sezione VI, n. 1865/2021 e dal Tar di Roma, sezione 3, n. 5666/2021.

La pronuncia parte dalla considerazione che le misure dettate per la prevenzione del Covid hanno determinato l'impossibilità di partecipazione alla prova concorsuale nel caso in cui la stessa sia stata prevista esclusivamente in presenza a coloro che sono risultati positivi al tampone e sono assoggettati al vincolo della quarantena o dell'isolamento fiduciario. Per ovviare a questi effetti sono state dettate le disposizioni contenute nell'articolo 10 del Dl 44/2021, in particolare la possibilità di dare corso allo svolgimento in modo non contestuale delle prove stesse durante la fase di emergenza. Ricordiamo che il Dl 36/2022 estende tale possibilità anche in via ordinaria.

Sulla base di queste premesse viene tratta la conclusione che, anche in assenza di una specifica previsione contenuta nel bando, si deve ritenere possibile l'indizione di una prova straordinaria riservata a questi candidati. I giudici amministrativi pervengono a questa conclusione sulla base dei principi di carattere generale della «ragionevolezza e della proporzionalità». Nel caso specifico inoltre il Comune ha indetto una procedura straordinaria per un candidato che non aveva potuto partecipare alle prove concorsuali per altre ragioni, il che determina una condizione di disparità di trattamento.

La sentenza trae infine la conclusione dell'annullamento del provvedimento di approvazione della graduatoria concorsuale, ordinando all'ente di predisporre lo svolgimento di una sessione straordinaria riservata al ricorrente.

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