Concorsi, i criteri di valutazione devono essere predeterminati
Con la sentenza n. 999/2019, il Tar Lazio, Sezione Terza Bis, ha ribadito che i criteri di valutazione, nelle selezioni pubbliche, devono essere predeterminati nel corso della prima riunione della Commissione, non devono essere espressi in termini generici ed astratti e che la disciplina sull’astensione del giudice è applicabile ai commissari.
Nel caso di specie, avendo partecipato, senza superarlo, ad un concorso per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la Regione Lazio, i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento del decreto di approvazione della graduatoria definitiva dei vincitori, deducendo vizi di legittimità nella procedura.
In primo luogo, gli stessi hanno contestato la violazione dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all’articolo 97 della Costituzione, poiché la Pa ha nominato, quale membro della Commissione, un professore di un Istituto scolastico di Frosinone, che, durante la prova selettiva, prestava servizio nel medesimo dipartimento del candidato vincitore.
Per i ricorrenti, la mancata astensione del commissario incompatibile ha determinato la nullità delle valutazioni operate dalla Commissione, inficiando tutte le operazioni concorsuali e imponendo l’annullamento della procedura impugnata. A parere della Sezione, effettivamente, detta situazione ha determinato una causa di astensione del membro commissario, ai sensi dell’articolo 51 Cpc, in quanto la particolare vicinanza tra quest’ultimo e il concorrente – non declinabile in termini di generico rapporto di ufficio, che secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato non determina ex se una causa di astensione obbligatoria – era testimoniata dalla circostanza che entrambi i docenti operavano nel medesimo dipartimento dello stesso Istituto scolastico. Il Collegio ha ribadito l’orientamento consolidato, in base al quale l’articolo 51 predetto è applicabile anche alle pubbliche selezioni, in quanto le cause di incompatibilità e di astensione del giudice, in assenza di una disciplina specifica propria, sono estensibili ad ogni campo dell’azione amministrativa, ivi compresa la materia dei concorsi pubblici e delle relative commissioni, per la cui composizione rilevano esigenze di trasparenza, obiettività e terzietà di giudizio.
Altresì, i ricorrenti hanno evidenziato che i criteri di valutazione delle prove sono stati elaborati successivamente all’espletamento delle prove, violando il principio secondo cui essi debbano essere predisposti prima dello svolgimento delle prove stesse. In assenza di contestazioni da parte del Miur, il Collegio ha ritenuto provata questa doglianza, osservando, al riguardo, come sia ormai pacifico che la Commissione di valutazione debba predeterminare, nella prima riunione, i criteri di valutazione ai quali si atterà nello scrutinio delle prove, così come disposto dall’articolo 12, Dpr 487/1994, nonché l’esigenza che ciò avvenga prima che siano conosciute le generalità di concorrenti, al fine scongiurare il rischio che i citati criteri possano essere elaborati in modo tale da favorire un determinato candidato. Sul punto, la Sezione si era già espressa evidenziando che la mancata predeterminazione dei criteri nel corso della prima riunione rende, di per sé, illegittima la procedura, per violazione del citato articolo 12.
In ultimo, i ricorrenti hanno contestato la genericità dei criteri di valutazione. Sul punto, la Sezione ha evidenziato che criteri come l’aderenza dell’elaborato alla traccia scelta, la chiarezza espositiva, la capacità di sintesi e la completezza descrittiva, rappresentano canoni di massima, tuttavia limitati alle caratteristiche ed alla qualità degli elaborati e non idonei a definire dei criteri motivazionali. Infatti, così concepiti, detti criteri non consentono di conoscere ex post quanto ciascuna di queste caratteristiche abbia pesato nella formazione del giudizio finale di ogni candidato (Tar Lazio, Roma, Sez. III Bis, 9714/2018).
Secondo il Collegio, i criteri di valutazione delle prove concorsuali non devono essere espressi in termini generici ed astratti, afferenti a caratteristiche dell’elaborato, ma devono essere dettagliati e occorre che si traducano anche in criteri di attribuzione del punteggio, ovvero devono fungere da criteri motivazionali, necessari a definire quanto quelle qualità concorrano a determinare il punteggio stabilito nel bando per le singole prove.