I temi di NT+L'ufficio del personale

Concorsi e graduatorie, comporto, mansioni superiori

di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.

Esclusione della valutazione dei titoli nei concorsi
Il Tar Lazio-Roma, sezione III-quater, nella sentenza n. 10878/2022, ha ricordato che la pubblica amministrazione ha l'onere di motivare la mancata valutazione dei titoli o la loro non idoneità per la partecipazione alla procedura concorsuale in modo esplicito, adeguato e puntuale, non potendo, invece, limitarsi ad indicare che quelli dichiarati/posseduti non sono tra quelli ammessi/valutabili. La suddetta motivazione non può mai essere postuma, in sede contenziosa. In presenza di motivazione inadeguata il Giudice dispone l'annullamento degli atti ed il riesame dei titoli "contestati", secondo le suddette modalità.

Superamento del periodo di comporto
Il licenziamento per superamento del periodo di comporto deve essere irrogato dopo che è spirato il termine massimo di assenza consentito e non l'ultimo giorno dello stesso, pena la nullità per violazione della norma imperativa di cui all'articolo 2110, comma 2, del codice civile. Il licenziamento comminato l'ultimo giorno del periodo di comporto non rispetta la suddetta inderogabile regola. È stato confermato dalla Corte di Cassazione, sezione Lavoro, nella sentenza 28 luglio 2022 n. 23674.

Mansioni superiori
Il diritto al compenso per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, da riconoscersi nella misura indicata nell'articolo 52, comma 5, del Dlgs 165/2001, non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni (vacanza del posto in organico, concorso bandito, atto formale di attribuzione delle mansioni superiori) o alle previsioni dei contratti collettivi, né all'operatività del nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dalla contrattazione collettiva, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all'intento del legislatore di assicurare, comunque, al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'articolo 36 della Costituzione. Lo ha affermato la Corte di Cassazione, sezione lavoro, nell'ordinanza 1° settembre 2022, n. 25848 precisando che il diritto a percepire la retribuzione commisurata allo svolgimento, di fatto, di mansioni proprie di una qualifica superiore a quella di inquadramento non è condizionato alla legittimità, né all'esistenza di un provvedimento del superiore gerarchico, e trova un unico limite nei casi in cui l'espletamento sia avvenuto all'insaputa o contro la volontà dell'ente, oppure quando sia il frutto di una fraudolenta collusione tra dipendente e dirigente, o in ogni ipotesi in cui si riscontri una situazione di illiceità per contrasto con norme fondamentali o generali o con principi basilari pubblicistici dell'ordinamento.

Scorrimento di graduatoria o indizione di nuovo concorso?
Il Consiglio di Stato, sezione V, nella sentenza 7 settembre 2022, n. 7780 ha ricordato che bandire una nuova procedura concorsuale in vigenza di una precedente graduatoria valida, per il medesimo profilo professionale, senza adeguata motivazione e senza significative differenze nei requisiti richiesti e nei contenuti delle prove d'esame non risponde ai presupposti legittimanti stabiliti dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la pronuncia n. 14/2011. Non ha pregio, ad esempio e nel senso sopra detto, prevedere, per il reclutamento del medesimo profilo di "esperto amministrativo", nel nuovo bando, la sola laurea in giurisprudenza a fronte della precedente estensione anche a quelle in economia e commercio e scienze politiche.