I temi di NT+L'ufficio del personale

Concorsi, flusso UniEMens e liti sulla contrattazione

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa

di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con le indicazioni sintetiche delle novità normative e applicative intervenute in tema di gestione del personale nelle pubbliche amministrazioni.

Possesso di titolo assorbente in una procedura concorsuale
«Nel caso in cui il bando di concorso preveda quale requisito di partecipazione a un concorso il diploma di geometra, deve ritenersi dovuta l'ammissione di un candidato in possesso della laurea in architettura o ingegneria, in quanto il possesso di un titolo superiore e assorbente consente in via generale la partecipazione ai pubblici concorsi per i quali sia richiesto un titolo inferiore, dal momento che le materie di studio del primo comprendono, con un maggiore livello di approfondimento, quelle del secondo».
È questo il principio ribadito dal Tar Lazio, con la sentenza n. 11559/2020, con la quale ha accolto il ricorso di un candidato escluso da una procedura selettiva in quanto il bando prevedeva quale requisito di partecipazione il diploma di geometra o il diploma di perito industriale per l'edilizia, mentre il ricorrente, in possesso della laurea in ingegneria, si vedeva escluso dalla graduatoria per la mancanza del titolo di ammissione valido.

Vademecum sul Flusso UniEMens
L'Inps, con il messaggio n. 4271/2020, ha pubblicato il vademecum UniEMens, redatto dal tavolo tecnico costituito tra i rappresentanti del consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro e dell'istituto medesimo.

Il vademecum è stato realizzato partendo dalla schematizzazione del percorso logico che, ogni mese, i flussi UniEMens compiono una volta trasmessi all'Inps, avendo cura di chiarire l'esatto significato delle espressioni «DM quadrato, squadrato, corretto o errato» oppure la differenza che sussiste tra una «Regolarizzazione» e una «Variazione» e quando è possibile effettuare l'una o l'altra. Per una migliore comprensione, ove possibile, sono stati inseriti degli esempi tratti dall'operatività quotidiana.
Il documento sarà oggetto di aggiornamenti, revisioni e integrazioni affinché sia sempre attuale e utile nella consultazione.

Esclusione per l'introduzione di uno smartwatch in sede di prova
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7068/2020, ha accolto il ricorso di una candidata a una procedura selettiva, esclusa per essere stata trovata a indossare uno smartwatch.
Il Collegio ha evidenziato come il bando di concorso prevedesse che, durante lo svolgimento della prova, i candidati non potevano introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti manoscritti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, telefoni cellulari e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, né potevano comunicare tra loro. In caso di violazione di queste disposizioni, infine, era prevista l'immediata esclusione. Il bando, quindi, non vietava di introdurre in aula smartwatchs e un siffatto impedimento non poteva farsi discendere nemmeno dalle avvertenze date ai candidati dal comitato di vigilanza il giorno della prova preselettiva. Pertanto, è illegittima l'esclusione di un candidato, trovato a indossare uno smartwatch, ad una prova preselettiva di un concorso, qualora il bando non vieti espressamente di introdurre in sede di gara questa tipologia di dispositivi e da una apposita perizia risulti che lo stesso non sia stato utilizzato durante l'arco temporale di durata della prova concorsuale.

Controversie giudiziarie sulla contrattazione
Un ente ha chiesto all'Aran se qualora una controversia giudiziaria che verta sull'interpretazione della normativa contrattuale collettiva nazionale di lavoro si concluda in primo grado con una sentenza non confermativa della pareristica di parte pubblica in materia, gli enti possano continuare a conformarsi a questa pareristica, o se sia doveroso esperire la procedura di interpretazione autentica prevista dall'art. 2, comma 7, del CCNL 21.05.2018.
Secondo il parere CFL118/2020 rilasciato dall'Agenzia, a prescindere da ogni considerazione nel merito di un tribunale, la decisione costituisce una sentenza di primo grado non confermata da altri gradi di giudizio e, pertanto, non può essere considerata un orientamento giurisprudenziale consolidato.

Per quanto attiene all'eventuale necessità di esperimento, in un caso quale quello in esame, della procedura di interpretazione autentica di cui all'articolo 49 del Dlgs 165/2001, viene rilevato che in base al tenore letterale della locuzione «qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità», prevista dall'articolo 2, comma 7, del CCNL 21 maggio 2018, questa procedura può avere corso solamente laddove sussista un conflitto interpretativo di rilievo ed estensione generale, condizioni di per sé non rilevabili a motivo di una sentenza di primo grado, peraltro resa in un procedimento giudiziario dove lo stesso giudice non ha ritenuto necessario, per poter definire la lite, far ricorso all'interpretazione autentica della normativa contrattuale prevista dall'articolo 64 del Dlgs 165/2001.

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