Concorsi, il giudizio della commissione sul colloquio orale si presume «unanime»
Tutte le volte in cui non ci sia una espressa manifestazione di dissenso da parte di un componente
Valutazioni e giudizi della commissione di concorso sono espressione di ampio potere decisionale finalizzato a stabilire l'idoneità formativa, tecnica e culturale nonché le concrete attitudini del candidato allo svolgimento di ruolo e professionalità ricercati dall'amministrazione che ha bandito le selezioni. La prova orale in particolare è rivolta ad accertare non solo proprietà e contenuto delle conoscenze, ma anche capacità logiche e correttezza linguistica ed espositiva del candidato nelle singole discipline. Con la sentenza n. 5764/2021, il Tar del Lazio ha chiarito che la Commissione di concorso non è tuttavia obbligata alla specifica indicazione nel verbale dei voti espressi dai singoli commissari riguardo a ogni materia orale d'esame: salvo il caso di insanabili discordanze interne è sufficiente verbalizzare il voto collegiale. E ciò trova giustificazione nelle stesse caratteristiche dello svolgimento della prova orale quale colloquio unitario e inscindibile sebbene articolato nelle domande formulate dai commissari e nelle correlate risposte del candidato nelle distinte materie d'esame.
Le valutazioni espresse dalle commissioni di concorso in merito alle prove dei candidati non possono essere messe in discussione neppure dal Tar, se non nei casi in cui sussistano elementi idonei ad evidenziare uno "scivolone" logico o un errore di fatto assolutamente tangibili e lampanti nell'iter logico del giudizio espresso. In altre parole un giudizio critico reso dalla commissione esaminatrice mediante punteggio numerico non risulta in sé affetto né da profili di insufficienza, né da profili di irrazionalità senza una concreta ed eclatante divergenza tra la votazione attribuita alla prova del candidato e i criteri di valutazione stabiliti a monte dalla Commissione stessa. E quest'ultima nemmeno è obbligata alla precisazione nel verbale il giudizio espresso da ogni commissario poiché proprio il voto numerico "sintetizza" il giudizio tecnico della commissione; è l'espressione della volontà assembleare, la cui unanimità e uniformità deve essere "presunta" tutte le volte in cui non ci sia al contrario una espressa manifestazione di dissenso da parte di un componente della Commissione.
A ben vedere il giudizio individuale dei singoli commissari costituisce una fase propedeutica alla formazione del giudizio collegiale e conclusivo della commissione nella sua completa composizione. Consegue che non occorre "registrare" il voto assegnato da ciascun membro della commissione d'esame, risultando il voto singolo irrilevante ai fini della possibilità di ricostruire il percorso logico del giudizio complessivo e unico della commissione sul colloquio orale inteso nella sua globalità. Rispondendo al principio di economicità amministrativa il voto numerico di team esprime e "riassume" il giudizio tecnico discrezionale quale modulazione dei criteri di giudizio elaborati uniformemente per tutti i candidati dalla commissione di valutazione.