I temi di NT+L'ufficio del personale

Concorsi, graduatorie e autoliquidazione Inail

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa

di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.

La richiesta dei titoli nei concorsi
Il Tar Lazio-Roma, sezione I, con la sentenza 1° gennaio 2022 n. 227 ha ricordato che la pubblica amministrazione non può richiedere, anche con espressa clausola del bando di concorso, la presentazione in copia dei titoli (che siano per la partecipazione, quanto per l'attribuzione di punteggio) essendo, invece, obbligata ad accettare l'autocertificazione, stante il chiaro tenore dell'articolo 18 della legge 241/1990 e del Dpr 445/2000, laddove prevedono che le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, nei rapporti tra loro e l'utenza, non possono richiedere atti o certificati contenenti informazioni già in loro possesso. La ratio delle disposizioni, che è quella di non aggravare la posizione dei privati e al tempo stesso di semplificare l'attività di tutte le amministrazioni coinvolte, verrebbe infatti svilita nel caso in cui si consentisse all'amministrazione di richiedere, a pena di esclusione, l'allegazione di titoli già in possesso. Non sussistono, peraltro, delle esigenze di celerità che possano giustificare un onere di allegazione immediata dei titoli, potendo i controlli essere sempre effettuati in un momento successivo a quello della proposizione della domanda.

Possibilità di rateizzazione del premio di autoliquidazione Inail 2021-2022
L'Inail ha predisposto l'istruzione operativa n. 198 dell'11 gennaio 2022, direttamente consultabile a questo link (Pagamento in quattro rate del premio di autoliquidazione 2021-2022. Tasso di interesse annuo e coefficienti per il calcolo degli interessi da applicare alle rate).

Correzione di una graduatoria di concorso
Quando una amministrazione provvede a modificare una graduatoria di concorso errata (anche qualora l'errore sia stato accertato giudizialmente) il termine di validità della seconda graduatoria (corretta e di definitiva collocazione dei candidati) non può essere collocato al momento della pubblicazione della precedente, essendo quest'ultima (errata) totalmente sostituita dalla successiva. Il termine di validità andrà, quindi, computato dalla data di formazione e pubblicazione della seconda e corretta graduatoria. È questo il contenuto della sentenza del Tar Calabria-Catanzaro, sezione II, 13 gennaio 2022 n. 13.

Elettorato politico attivo per partecipare al concorso e per l'assunzione
Il Consiglio di Stato, sezione III, con la sentenza 31 dicembre 2021 n. 8748 ha ribadito che il requisito del godimento dei diritti politici ovvero dell'elettorato politico attivo è necessario sia per la partecipazione alle procedure concorsuali che per la successiva stipula del contratto di lavoro. L'articolo 2, comma 3, del Dpr 487/1994 è chiaro nell'affermare il divieto di accesso ai pubblici impieghi a coloro che siano esclusi dall'elettorale politico attivo.