Personale

Concorsi, impugnazione del risultato dal momento in cui il candidato lo viene a sapere

La comunicazione dell'esito della prova orale fa scattare il termine per la contestazione del giudizio negativo

di Domenico Carola

Il termine di impugnazione nei concorsi pubblici, che in via generale decorre dalla data di pubblicazione dell'approvazione della graduatoria, in caso sia prevista dalle disposizioni del bando una forma di pubblicità obbligatoria dei risultati delle singole prove, è correttamente individuato nella data in cui il candidato viene reso edotto del giudizio negativo della commissione esaminatrice. È quanto ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2909/2021.

Il fatto
Un candidato al concorso per la copertura del posto di dirigente della direzione polizia municipale e protezione civile del Comune di Taranto ha proposto ricorso per l'annullamento del provvedimento di approvazione della graduatoria. Il Tar lo ha dichiarato irricevibile per tardività, in quanto ha ritenuto che il termine per l'impugnazione degli atti del concorso decorreva dalla data dell'affissione del risultato delle prove orali, in cui il ricorrente aveva conseguito un punteggio insufficiente, anziché dalla data della pubblicazione della graduatoria. Avverso la decisione il candidato ha proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato

La decisione
I giudici del Consiglio di Stato hanno respinto il ricorso ritenendo che nei concorsi pubblici vige il principio generale secondo cui il termine di impugnazione decorre dalla data di conoscenza del relativo esito, che coincide di regola con la pubblicazione del provvedimento di approvazione della graduatoria, in quanto questo atto consente ai candidati di percepire la lesione attuale della loro posizione. Questo principio subisce un adattamento nel caso di impugnativa dei giudizi negativi delle prove orali o pratiche, allorquando sia il bando che le presupposte fonti normative di rango primario e secondario prevedano una forma di pubblicità obbligatoria che, oltre a garantire la par condicio fra i candidati e la trasparenza dell'azione amministrativa, incida sulla decorrenza del termine perentorio per impugnare, davanti al giudice amministrativo, il giudizio negativo formulato dalla commissione esaminatrice. In questo caso il ricorso è stato ritenuto tardivo in quanto il termine per l'impugnazione degli atti del concorso decorreva dalla data dell'affissione del risultato delle prove orali, in cui il ricorrente aveva conseguito un punteggio insufficiente, anziché dalla data della pubblicazione della graduatoria. Ciò anche in forza della disposizione del bando di concorso che aveva previsto una forma di pubblicità del giudizio negativo della commissione giudicatrice idonea a rendere edotto il candidato della portata lesiva dei propri interessi della valutazione della prova orale effettuata dalla commissione, comunicata anche a mezzo di raccomandata. Mentre la clausola del bando che stabiliva che, dalla pubblicazione della graduatoria, decorressero «i termini per eventuali impugnative» doveva ritenersi con tutta evidenza concernente le impugnazioni dirette a contestare la collocazione dei candidati nella stessa graduatoria. Il principio generale per cui nei concorsi pubblici il termine di impugnazione decorre dalla data di conoscenza del relativo esito, che coincide di regola con la pubblicazione del provvedimento di approvazione della graduatoria, in quanto questo atto consente ai candidati di percepire la lesione attuale della loro posizione, subisce un adattamento nel caso di impugnativa dei giudizi negativi delle prove orali o pratiche, allorquando sia il bando che le presupposte fonti normative di rango primario e secondario prevedano una forma di pubblicità obbligatoria che, oltre a garantire la par condicio fra i candidati e la trasparenza dell'azione amministrativa, incida sulla decorrenza del termine perentorio per impugnare, davanti al giudice amministrativo, il giudizio negativo formulato dalla commissione esaminatrice.

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