Concorsi, niente assunzione dei vincitori se è cambiato il quadro delle norme organizzative
Necessita la permanenza, all’atto del provvedimento di nomina, dell’assetto organizzativo degli uffici in forza del quale il bando era stato originariamente emesso
La Corte di cassazione (ordinanza n. 28395/2024) ha chiarito che il diritto del vincitore del pubblico concorso all’assunzione è subordinato alla permanenza, all’atto del provvedimento di nomina, dell’assetto organizzativo degli uffici in forza del quale il bando era stato originariamente emesso, sicché, nell’ipotesi di una disciplina normativa sopravvenuta incidente sull’organizzazione degli uffici, la Pa ha il potere-dovere di “bloccare” i provvedimenti dai quali possano derivare nuove assunzioni...