Concorsi, niente compensi ai commissari dipendenti, dirigenti o segretari dell'ente locale che bandisce la prova
Posizione che contraddice radicalmente il parere del Capo del Dipartimento della Funzione Pubblica
I componenti delle commissioni di concorso pubblico che sono dipendenti, dirigenti o segretari nello stesso ente locale che bandisce la prova non possono essere remunerati per questo incarico. É questa l'indicazione fornita dalla deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Puglia n. 174/2021, che riprende quanto sostenuto dai giudici contabili della Lombardia nella deliberazione n. 253/2021 (si veda NT+ Enti locali & edilizia del 5 novembre). Posizioni che contraddicono radicalmente il parere del Capo del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 0077558 dello scorso 4 giugno, che ha invece sostenuto la spettanza di questi compensi in tutte le Pa, anche ai dirigenti, consentendo ai singoli enti locali, con una propria deliberazione, di recepire la misura stabilita per i componenti delle commissioni di concorso statali. É evidente la condizione, per lo meno di imbarazzo o difficoltà che questi pareri stanno determinano nelle singole amministrazioni locali e regionali, soprattutto nelle tante che hanno recepito nei propri regolamenti il parere della Funzione Pubblica e che ora si trovano tra l'incudine e il martello di due orientamenti opposti, con il rischio - se negano i compensi - di dovere fronte a contenziosi. A questo punto si deve sollecitare l'intervento del legislatore, unico modo per dirimere il contrasto. Sicuramente, la limitazione del beneficio ai soli dipendenti e dirigenti delle pubbliche amministrazioni statali, al di là della interpretazione formale della norma, appare quanto mai discutibile e ingiustificato.
Ricostruiamo la vicenda. La legge 56/2019 ha escluso per tutti i dipendenti pubblici, anche di altre amministrazioni, la remunerazione per lo svolgimento degli incarichi di presidente o di componente delle commissioni di concorso. Tale disposizione è stata abrogata dal Dl 162/2019, articolo 18, comma 1 ter, lettera b, che ha dato mandato alla Funzione pubblica di disciplinare i compensi che spettano per lo svolgimento di tali attività. Successivamente, l'articolo 247, comma 10, del Dl 34/2020 ha stabilito che questi compensi spettano ai componenti le commissioni di concorso che sono state nominate dopo l'entrata in vigore della norma. Per le sezioni di controllo della magistratura contabile la modifica legislativa, con la connessa deroga al principio della onnicomprensività del trattamento economico accessorio, si applica solamente ai concorsi indetti dalle pubbliche amministrazioni statali. La deroga a tale principio di carattere generale dell'ordinamento in materia di disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici deve essere espressa in modo formale, per cui non si può dare corso a interpretazioni estensive o analogiche.
Il tema non è stato in alcun modo affrontato nel parere della Funzione pubblica, che si è invece concentrato sulla estensione del beneficio ai dirigenti e sulla sua applicazione anche ai dipendenti e dirigenti dell'ente, oltre che a quelli di altre amministrazioni pubbliche, dando per scontata l'applicabilità delle nuove regole a tutti gli enti pubblici e non solo a quelli statali.