I temi di NT+L'ufficio del personale

Concorsi, procedimento disciplinare, incarichi in quiescenza e graduatorie

di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.

Criteri di valutazione nei concorsi anche dopo aver preso visione dei nominativi dei candidati

Il Tar Umbria, sezione I, con la sentenza n. 240 del 5 aprile 2024 ha affermato che non viola i principi di trasparenza e imparzialità, che governano i pubblici concorsi, il fatto che la commissione giudicatrice stabilisca i criteri di valutazione delle prove d’esame dopo aver preso conoscenza dei nominativi dei candidati, in particolar modo quando questi siano numerosi. Infatti – non solo la giurisprudenza ha consolidato l’orientamento flessibile secondo il quale i criteri valutativi devono essere fissati prima dell’inizio delle operazioni di valutazione (quindi, non necessariamente nella prima seduta) – nel caso specifico, la commissione non poteva conoscere né gli effettivi partecipanti, né i nominativi di coloro che avrebbero poi superato, progressivamente, le prove di concorso.

Procedimento disciplinare e vigilanza da parte del dirigente

Il dirigente/responsabile di servizio è disciplinarmente sanzionabile quando contravvenga al proprio dovere di sovrintendere, nell’esercizio del proprio potere direttivo, al corretto svolgimento dell’attività del personale, anche di livello dirigenziale, assegnato alla struttura, nonché al rispetto delle norme del codice di comportamento e disciplinare. Questo dovere, infatti, non può non implicare quello di controllare il processo lavorativo e l’operato del personale a esso addetto, guidandone, con direttive di carattere generale, le attività. Questo comporta che una “tolleranza di irregolarità di servizio” o la configurabilità del “grave danno all’ente” giustificano la sanzione disciplinare. Così è stato deciso dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza 2 aprile 2024, n. 8642.

Incarichi retribuiti a personale in quiescenza

La Corte dei Conti, sezione regionale Toscana, con le delibere n. 22/2024/PAR e 23/2024/PAR, ha esaminato i quesiti di due comuni tesi a conoscere la possibilità di conferire un incarico retribuito a un dipendente in quiescenza. Nel primo caso, per lo svolgimento di attività di accompagnamento e affiancamento di un nuovo dipendente da assumere o di altro dipendente già in servizio, ma in ambiti operativi e gestionali totalmente differenti (attività e mansioni di educazione stradale nelle scuole). Nel secondo caso, per attività di accompagnamento e affiancamento di un nuovo dipendente da assumere o di altro dipendente già in servizio nell’ambito dell’attività del Settore Lavori pubblici. In entrambe le fattispecie, la sezione ha ricordato che è l’ente a dover valutare se l’incarico che vuole affidare abbia i connotati di un incarico di studio o consulenza e, pertanto, vietato ai sensi dell’articolo 5, comma 9, del Dl 95/2012 (convertito in legge 135/2012). Ha, inoltre, condiviso gli orientamenti giurisprudenziali formatisi in materia e, pertanto, la conclusione circa la valutazione del suddetto divieto in termini di stretta interpretazione e, come tale, riferito ai soli incarichi di studio e consulenza.

Interesse legittimo per l’assunzione da parte degli idonei in un concorso

L’idoneo non vincitore in un concorso pubblico (collocato in graduatoria valida) vanta una mera aspettativa all’assunzione, atteso che l’amministrazione conserva un’ampia discrezionalità sullo scorrimento della graduatoria e sulla copertura dei posti vacanti. A fronte di questa ampia discrezionalità di cui gode l’amministrazione nella scelta organizzativa di coprire solo in parte i posti vacanti mediante scorrimento della graduatoria, la posizione soggettiva degli idonei esclusi è, quindi, di interesse legittimo. È quanto ricordato dal Consiglio di Stato, sezione V, nella sentenza 16 aprile 2024, n. 3472 nella quale è stato altresì ribadito che in tema di concorsi pubblici la disciplina in materia di scorrimento non assegna agli idonei un diritto soggettivo pieno all’assunzione, mediante lo scorrimento, per il mero fatto della vacanza e disponibilità di posti in organico.